Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Paparo, con la Sentenza del 27 settembre 2013 n. 3887, afferma che “in difetto di risultanze inequivoche in ordine agli elementi costitutivi del diritto fatto valere, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c.”.
Tale norma, come è noto, stabilisce che quando un soggetto “vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre il convenuto deve provare i cd. fatti modificativi, impeditivi, estintivi.
CASO
Nel caso in esame, la ricorrente adiva la Giustizia del Lavoro del foro di Torre Annunziata, deducendo di aver lavorato, in qualità di collaboratrice domestica e badante, nel periodo dal …2003 al …2006, per conto e alle dipendenze di L.F.; di aver lavorato, presso l’abitazione di questi ubicata in Torre Annunziata alla Via…, dalle ore 06:00 del mattino fino alle ore 22:00 di tutti i giorni della settimana, tranne il giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 e la domenica dalle 08:00 alle 20:00; di aver eseguito le prestazioni lavorative in totale assenza dell’obbligatoria copertura assicurativa e previdenziale; di aver percepito nell’arco del dedotto rapporto di lavoro una inadeguata retribuzione pari ad € 480,00 per i primi 8 mesi e di € 510,00 per il periodo successivo; di essere stata licenziata senza preavviso ed immotivatamente; di non aver percepito nulla per tredicesime mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, corrispettivo per lavoro straordinario, indennità per vitto ed alloggio, compenso sostitutivo del preavviso e t.f.r..
Sulla base di tali presupposizioni, la ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento del complessivo importo di € 45.297,83 per differenze voci retributive e per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, spese, diritti ed onorari di procedura, il tutto in applicazione del C.C.N.L. di settore applicabile alla fattispecie.
Il sig. L.F., costituitosi in giudizio, mediante deposito di propria memoria difensiva, a ministero del proprio difensore e procuratore Avv. Emiliana Matrone, contestava parola per parola il contenuto dell’avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Esaurita la fase istruttoria, il processo veniva interrotto per il sopravvenuto decesso della parte resistente. A seguito di riassunzione nei confronti degli eredi del de cuius, la causa veniva discussa e, quindi, decisa.
DECISIONE
Correttamente, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso, argomentando nel senso che “la piattaforma probatoria offerta da chi era gravato del relativo onere, non è tale da fondare un giudizio di accertamento del rapporto di lavoro con le modalità dedotte in ricorso”. Ed, invero, i testi escussi “pur riferendo di ricordare di aver visto la ricorrente presso l’abitazione del L. nel periodo indicato in ricorso non hanno saputo riferire dell’orario di lavoro osservato se non per quanto appreso dalla stessa ricorrente”. Il rigoroso indirizzo espresso dalla Giustizia del Lavoro del foro di Torre Annunziata con la sentenza in parola è corroborato dall’uniforme orientamento dei Giudici di legittimità.