Il lavoro ripartito rappresenta un particolare contratto di lavoro, diverso dal part-time, ma simile ad esso per quanto riguarda l’assenza di tempo pieno.
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano, in altri termini, a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, anche per sopperire all’impossibilità della prestazione da parte di uno dei due.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere:
· la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell’orario;
· il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
· le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d’attività svolta.
Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell’orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, etc.; la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.