Pubblicata la Legge 29 luglio 2010 n. 120, in materia di sicurezza stradale, che introduce significative modifiche alle disposizioni del codice della strada ovvero al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Tra le introduzioni di maggiore interesse si segnalano:
– le modifiche all’articolo 142 in materia di limiti di velocità;
– le modifiche agli articoli 177 e 189 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
– le modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis, in materia di guida
sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonche’ di guida sotto l’influenza
dell’alcool per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l’attivita’ di trasporto di persone o di cose;
– Modifiche all’articolo 201 in materia di notificazione delle violazioni;
l’introduzione dell’articolo 202-bis, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie;
– le modifiche agli articoli 204-bis e 205 in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione.
Emiliana Matrone
www.consulenza.legale.info
L. 120/2010
fonte: Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2010 – Suppl. Ordinario n.171.
Art. 25.
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limiti di velocita’)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le
seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il
calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro
2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocita’ stabiliti dal
presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della velocita’ ovvero attraverso l’utilizzazione di
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle
violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al
50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui e’
stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui
dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai
commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di
cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati
effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme
derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche’ al potenziamento delle attivita’ di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita’
interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero
dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui
sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare
complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come
risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e’ ridotta del 30 per
cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al
primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette
inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ approvato il modello di
relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le modalita’ di trasmissione in via informatica della
stessa, nonche’ le modalita’ di versamento dei proventi di cui al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi’, le modalita’
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285
del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita’.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data dell’emanazione
del decreto di cui al comma 2.
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Note all’articolo 25
– l’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge,cosi’ recita:
142. Limiti di velocita’.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocita’ massima non puo’
superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilita’ di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a
tre corsie piu’ corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti
determinati, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocita’ fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive
del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreche’ lo consentano l’intensita’ del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di
incidentalita’ dell’ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita’ massima non puo’ superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari
della strada possono fissare, provvedendo anche alla
relativa segnalazione, limiti di velocita’ minimi e limiti
di velocita’ massimi, diversi da quelli fissati al comma 1,
in determinate strade e tratti di strada quando
l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita’ al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo’ anche disporre l’imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo’ procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare
le velocita’ sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto
delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante
in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1,
quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15
km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio
di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3,
ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono
essere indicate le velocita’ massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai
Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita’ restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art.
141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di
velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati,
nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento della velocita’ devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita’
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita’,
ovvero supera i limiti massimi di velocita’ di non oltre 10
km/h, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624 .
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi
di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 23 a euro 92.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L’eccesso di velocita’ oltre il limite al
quale e’ tarato il limitatore di velocita’ di cui
all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E’ sempre disposto
l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e’ della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e’ la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita’ stabiliti dal presente articolo, attraverso
l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita’ ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all’ente proprietario della strada su cui e’ stato
effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche’ al potenziamento delle attivita’ di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita’ interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi
del comma 12-bis e’ ridotta del 30 per cento annuo nei
confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui
al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti
proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze.
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con
danni ad animali)
1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L’uso dei
predetti dispositivi e’ altresi’ consentito ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli
animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti
di istituto, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in
gravi condizioni di salute puo’ essere considerato in stato di
necessita’, anche se effettuato da privati, nonche’ la documentazione
che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di
controllo da parte delle autorita’ di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 1».
2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’
animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo
precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311».
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Note all’art. 31.
– Si riporta il testo dell’articolo 177, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione
civile e delle autoambulanze
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di
allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e di protezione civile come individuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano,
nonche’ degli organismi equivalenti, esistenti nella
regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli
assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneita’ al servizio da parte del
Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti
dispositivi e’ altresi’ consentito ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero
degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei
servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali
il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute
puo’ essere considerato in stato di necessita’, anche se
effettuato da privati, nonche’ la documentazione che deve
essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di
controllo da parte delle autorita’ di polizia stradale di
cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli
agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
– Si riporta il testo dell’articolo 189 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di
fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinche’ non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle
responsabilita’.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita’ dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi’, fornire le
proprie generalita’, nonche’ le altre informazioni utili,
anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se
queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 a
euro 1.088. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80,
comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo
di fermarsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi
di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall’articolo 280 del medesimo codice, ed e’ possibile
procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente
alle persone ferite, e’ punito con la reclusione da un anno
a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi
danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o
protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un
incidente con danno a uno o piu’ animali d’affezione, da
reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea
ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo
precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo
186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida
sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti, nonche’ di guida sotto l’influenza
dell’alcool per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni per i neo
patentati e per chi esercita professionalmente l’attivita’ di
trasporto di persone o di cose)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole da: «con l’ammenda» fino a: «del
reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All’accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un
anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La
patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza
di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle
parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della
pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto
periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la
patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 222»;
c) al comma 5, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;
d) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da
parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di
un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o
presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso
non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice
che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di
una volta».
2. Dopo l’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e’
inserito il seguente:
«Art. 186-bis. – (Guida sotto l’influenza dell’alcool per
conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e
per chi esercita professionalmente l’attivita’ di trasporto di
persone o di cose). – 1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni e i conducenti
nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di
categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello
del conducente, e’ superiore a otto, nonche’ di autoarticolati e di
autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al
medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove
incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera
a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta’.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui
al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’
della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta
aggravante.
5. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di
cui al medesimo comma. E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9
dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
dell’articolo 186, il conducente e’ punito con le pene previste dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo
alla meta’. La condanna per il reato di cui al periodo precedente
comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal
citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente
di guida e’ raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la
sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e’ commesso da soggetto
gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
7. Il conducente di eta’ inferiore a diciotto anni, per il quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1),
non puo’ conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del diciannovesimo anno di eta’. Il conducente di eta’
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), non puo’ conseguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta’».Il conducente di
eta’ inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non puo’ conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta’».
3. All’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno.
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente e’ raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate
da un terzo alla meta’. Si applicano le disposizioni del comma 4
dell’articolo 186-bis. La patente di guida e’ sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’
commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato
comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la
sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto
previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di
guida e’ sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo
VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga
e il Consiglio superiore di sanita’, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita’, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui
al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la
neutralita’ finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo
decreto puo’ prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziche’ su campioni di mucosa del cavo orale, su
campioni di fluido del cavo orale»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e di
soccorso»;
e) al comma 5, il secondo periodo e’ soppresso;
f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le
seguenti: «dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma
2-bis, ovvero»;
g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;
h) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da
parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di
un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,
nonche’ nella partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso
non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice
che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di
una volta».
4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte
dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
——————————————————————————–
Note all’art. 33.
-Si riporta il testo dell’art. 186 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
186. Guida sotto l’influenza dell’alcool.
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il
fatto non costituisca piu’ grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All’accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da
sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La
patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata
la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono
raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e’ il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino
alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore
2-sexies. l’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da
un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa
risultante dall’aumento conseguente alla predetta
aggravante
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto
sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies e’
destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalita’
notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo
12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o
comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. I fondi necessari per
l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in
caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e’ commesso da
soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato,
il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all’esito della visita medica di cui al comma
8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di
un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita’ ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice
dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la
pena per non piu’ di una volta.
– Si riporta il testo dell’articolo 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’
punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto
da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente e’ raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate da un terzo alla meta’. Si applicano
le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La
patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, quando il reato e’ commesso da
uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma
1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal
settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di
guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e’ il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo
186, comma 2-quater.
1-quater. l’ammenda prevista dal comma 1 e’ aumentata da
un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrita’ fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a
cura di personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno,
della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
antidroga e il Consiglio superiore di sanita’, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita’, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo
precedente e le caratteristiche degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a
garantire la neutralita’ finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo decreto puo’ prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anziche’ su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni
di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora
il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli
agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso
di incidenti, compatibilmente con le attivita’ di
rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresi’ gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all’esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e’ depositata presso
l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via
cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita’
indicate dal regolamento.
7. (soppresso)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo
186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell’articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di
un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche’ nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale
ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250
euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso
di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che
ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il
giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero
o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la
pena per non piu’ di una volta.
Art. 34.
(Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di attraversamenti pedonali)
1. All’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli
attraversamenti pedonali. Devono altresi’ dare la precedenza,
rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono
ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso
obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4».
——————————————————————————–
Note all’art. 34
-Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 191 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni
transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi’
dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza
fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui
medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo
sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.
Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo
190, comma 4.
Art. 35.
(Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
1. All’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando e’ possibile,
deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui
all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e’ possibile,
deve essere»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi
siano inserite. Il verbale, che puo’ essere redatto anche con
l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione
del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e’ stata commessa la
violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale».
——————————————————————————–
Note all’art. 35.
-Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 200
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis,
la violazione, quando e’ possibile, deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta.
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli
interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che
puo’ essere redatto anche con l’ausilio di sistemi
informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto
accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e’ stata
commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i
contenuti del verbale.
Art. 36.
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di notificazione delle violazioni)
1. All’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta
giorni»;
b) al comma 1, dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente:
«Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti
individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni
dall’accertamento della violazione»;
c) al comma 1-bis, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:
«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della
circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i
dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
e) al comma 1-ter, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e’
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti
devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono
essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati
dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono
individuati tenendo conto del tasso di incidentalita’ e delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».
2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
——————————————————————————–
Note all’art. 36.
-Si riporta il testo dell’articolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento,
essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis,
la notificazione del verbale e’ validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli
stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli
l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti
all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento
giorni dall’accertamento della violazione.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e’ necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita’ di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita’;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di Polizia stradale e nella loro disponibilita’ che
consentono la determinazione dell’illecito in tempo
successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a
distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade
riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo
17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli
141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per
mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non e’ avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all’articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni
di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale qualora
l’accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita’ e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e’ obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti
obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe
tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell’amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita’ previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste
a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue
nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia
stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto
di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di
accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle
aree pedonali o in zone interdette alla circolazione,
mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della
motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio
da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una
delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell’esclusione della responsabilita’, il comando o
l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai
sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1;
dall’interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.
Art. 38.
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Dopo l’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e’
inserito il seguente:
«Art. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1. I
soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria per una o piu’ violazioni accertate contestualmente con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione
del pagamento in rate mensili.
2. Puo’ avvalersi della facolta’ di cui al comma 1 chi e’ titolare
di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 e’ presentata al prefetto, nel
caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo
208. E’ presentata al presidente della giunta regionale, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e
dell’entita’ della somma da pagare, l’autorita’ di cui al comma 3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici
rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad
un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000.
L’importo di ciascuna rata non puo’ essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato si applicano gli
interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta
giorni dalla data di contestazione o di notificazione della
violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad
avvalersi della facolta’ di ricorso al prefetto di cui all’articolo
203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis.
L’istanza e’ comunicata dall’autorita’ ricevente all’ufficio o
comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni
dalla presentazione dell’istanza l’autorita’ di cui al comma 3 del
presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza
si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza,
con la determinazione delle modalita’ e dei tempi della rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e’ effettuata con le modalita’ di
cui all’articolo 201. Con le modalita’ di cui al periodo precedente
e’ notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza,
il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto
periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da
cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3
dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le
modalita’ di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni
due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari
all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma e’ adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si
applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo».
——————————————————————————–
Note all’art. 38
– Il testo del comma 1 dell’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi’ recita:
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono devoluti
allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche’ da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
– Il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e’ il seguente:
21. Interessi per dilazione di pagamento
Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o
sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano
gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo
L’ammontare degli interessi dovuto e’ determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente
all’imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte
sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la
rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi
previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.
– Il testo dell’articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi’ recita:
203. (Ricorso al prefetto)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla
contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e’ consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio
o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di
ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e puo’ essere richiesta
l’audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo’ essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per
la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione.
2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui
appartiene l’organo accertatore, e’ tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi’ corredati dalle deduzioni tecniche
dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta’ del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
– per il testo dell’articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda note
all’articolo 39:
Art. 39.
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)
1. All’articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di
cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica
all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o
di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene
istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento,
salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi,
disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite
l’autorita’ che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche’ da
funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e
tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e
comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi
devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto puo’ essere
rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio
territoriale del Governo»;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina
l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con
sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve
avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione
cui appartiene l’organo accertatore, con le modalita’ di pagamento da
questa determinate»;
d) al comma 6, le parole: «che superino l’importo della cauzione
prestata all’atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con cui e’ accolto o rigettato il ricorso e’
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria
del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo
accertatore».
2. Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e’ abrogato.
——————————————————————————–
Note all’articolo 39.
– Si riporta il testo dell’articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
204-bis. Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti
indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e’ consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui e’ stata
commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e’ proposto secondo le modalita’ stabilite
dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della
medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe
previste dal presente articolo, e si estende anche alle
sanzioni accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa
l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della
cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato,
al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis,
anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo
elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione
si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova
all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione
del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve
essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito
dello stesso.
3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e
documentati motivi, disponga diversamente nella prima
udienza di comparizione, sentite l’autorita’ che ha
adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con
ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso e’, del pari, inammissibile qualora sia
stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo
203.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al
presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni
opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche’ da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in
concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e
comuni, quando le violazioni sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i
relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi
dell’articolo 208. Il prefetto puo’ essere rappresentato in
giudizio da funzionari della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace
determina l’importo della sanzione e impone il pagamento
della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il
pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere
effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, con le modalita’ di pagamento da
questa determinate.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta
delle somme inflitte dal giudice di pace.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento,
nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non
puo’ applicare una sanzione inferiore al minimo edittale
stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
puo’ escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o
la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si
applicano anche nei casi di cui all’articolo 205
9-bis. La sentenza con cui e’ accolto o rigettato il
ricorso e’ trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a
cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando
da cui dipende l’organo accertatore.
-Il testo dell’articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,
e’ il seguente:
Art. 205. (Opposizione innanzi all’autorita’ giudiziaria)
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono
proporre opposizione entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni
dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero.
2. (soppresso)
3. (soppresso)