La recente Legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cd Riforma Fornero del lavoro) ha introdotto un nuovo rito speciale per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti.
In pratica, si tratta di un nuovo rito “iper-speciale” o “speciale al quadrato” dal momento che inerisce al rito speciale del lavoro.
Nell’intento del Legislatore del 2012, il nuovo rito, perchè connotato da una particolare snellezza, dovrebbe ridurre i tempi del processo e consentire la tutela rapida ed efficace del lavoratore licenziato.
Il rito in esame è finalizzato alla celerità, speditezza e concentrazione, caratteristiche proprie del procedimento cautelare, di cui all’art. 700 c.p.c., la cui ammissibilità è, però, condizionata dalla sussistenza del periculum in mora e, quindi, del danno grave e irreparabile in capo al lavoratore.
In realtà, contrariamente alle previsioni del Legislatore, l’attuazione delle disposizioni contenute ai commi da 47 a 68 dell’art. 1 della legge di riforma in commento contribuisce a complicare non poco l’attività degli Avvocati e dei Giudici del Lavoro, ciò per diversi ordini di ragione e sotto molteplici profili che di seguito si annoverano.
La Legge 92/2012, infatti, oltre ad essere frammentaria e lacunosa, risulta di difficile interpretazione, se non addirittura di ardua e finanche oscura interpretazione, sicchè, generando situazioni di incertezza, si presta a diventare essa stessa un motivo di lentezza ed appesantimento per la Giustizia del Lavoro.
Ebbene, la nuova procedura trova applicazione per le controversie in materia di licenziamento instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma (ossia dal 18 luglio 2012).
Sul punto, al comma 47 dell’art. 1, la legge letteralmente prevede che il nuovo rito speciale è riservato alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, l’ambito applicativo del nuovo rito deve intendersi circoscritto ai soli licenziamenti c.d. in regime di tutela reale.
Va da sè che tutte le altre controversie in tema di licenziamento non regolate dal nuovo art. 18 continuino a rientrare nell’ambito di applicazione del rito speciale del lavoro disciplinato dagli artt. 409 e ss cpc e, in particolare, dall’art. 8 della L. 604/1966.
Il comma 47 soggiunge che la nuova procedura trova applicazione “anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. Al momento, però, l’individuazione delle questioni “relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” cui si riferisce il comma 47, risulta di oscura interpretazione anche per i giuristi più autorevoli. Pertanto, sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dello stesso Legislatore.
Proseguendo nell’analisi delle novità processuali, si evidenzia che il nuovo rito consta di un giudizio di primo grado suddiviso in due fasi:
– una prima fase necessaria, di natura urgente, che si conclude con un’ordinanza del giudice di accoglimento o di rigetto della domanda del lavoratore;
– una seconda fase eventuale, che consegue all’opposizione proposta contro la predetta ordinanza.
Con riferimento alla prima fase, la domanda introduttiva si propone con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e i documenti allegati al predetto ricorso vanno depositati in cancelleria in duplice copia.
Una prima novità è che l’atto introduttivo deve essere dotato degli elementi prescritti dall’art. 125 c.p.c. (non viene richiamato l’art. 414 cpc). Quindi, a pena d’inammissibilità, siffatto ricorso deve contenere: l’indicazione dell’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni; ancora, la procura alle liti (rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio), la sottoscrizione del difensore, oltre all’indicazione del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) di quest’ultimo.
La Legge in commento, a questo punto, ha omesso di contemplare le conseguenze nel caso dell’errata scelta del rito.
Allo stato, ad esempio, non è facile dire come debba comportarsi il Giudice di fronte ad un’impugnativa di licenziamento proposta secondo i crismi del tradizionale rito del lavoro e, magari, con ricorso ex art. 414 cpc con aggiunta di richiesta economica accessoria a quella principale di impugnativa del licenziamento.
Per dare risposte compiute, dunque, è necessario attendere il formarsi della prassi e l’evolversi degli orientamenti giurisprudenziali.
Una seconda novità è che con il nuovo rito speciale “non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al precedente comma 47, salvo che siano fondate su identici fatti costitutivi”.
In proposito, sembra che sia “possibile che il ricorrente chieda la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato e, a seconda dei casi, la reintegrazione con risarcimento integrale delle mensilità perdute dal licenziamento alla reintegra, dedotto il solo aliunde perceptum, compreso l’integrale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oppure la reintegrazione con un risarcimento massimo di dodici mensilità, dedotti l’aliunde perceptum e percipiendum, sempre con versamento integrale dei contributi previdenziali e assistenziali, dedotta la contribuzione accreditata al lavoratore per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative, ovvero, ancora, la corresponsione di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra le dodici e le ventiquattro, o, in altre ipotesi, tra le sei e le dodici, mensilità” (Il nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti di Andrea Giordano – sito treccani).
Ogni altra domanda non inerente al licenziamento (ad esempio, la richiesta di differenze voci retributive, tfr, mancato preavviso e quant’altro) dovrà essere proposta in separata sede secondo il rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. cpc.
Sotto questo aspetto, la conseguenza immediata ed ovvia della riforma è il moltiplicarsi dei giudizi.
Per contrappasso, secondo la ratio del Legislatore, si dovrebbe assistere all’accelerazione dell’impugnativa di licenziamento.
In primo luogo, nell’ottica acceleratoria, la legge di riforma riduce i termini processuali di cui agli articoli 415 e 416 c.p.c.
Infatti, una volta depositato il ricorso, “il giudice del licenziamento” fissa con decreto l’udienza non oltre quaranta giorni dalla deposito del ricorso (termine ordinatorio), assegnando un termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto non inferiore a venticinque giorni dalla data dell’udienza, con termine di costituzione per il convenuto non inferiore a cinque giorni.
La riduzione dei termini per notificare, purtroppo, diventa motivo di ulteriore affanno per la parte ricorrente, in quanto non essendo stato previsto un adeguato potenziamento strutturale delle cancellerie e degli uffici di notificazione, è facile immaginare che, da un lato, le cancellerie non saranno in grado di rilasciare al ricorrente in tempi brevi le copie del ricorso da notificare, nè, dall’altro lato, gli ufficiali giudiziari riusciranno a perfezionarne la notificazione nel rispetto dei ridotti termini di legge.
Se, per fatalità, la notifica dovesse andare a buon fine, si giunge alla prima udienza, ove il giudice “sentite le parti, ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili” richiesti dalle parti stesse o disposti d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c..
Del resto, mancando il riferimento all’art. 420 c.p.c., il giudice non dovrà provvedere all’interrogatorio libero delle parti, all’esperimento del tentativo di conciliazione nè alla formulazione della proposta transattiva.
In tale fase, non vi sono riferimenti alle preclusioni processuali per le parti. Purtuttavia, per prudenza è consigliabile impostare gli atti difensivi nel modo più completo e puntuale possibile.
Un elemento di novità è, altresì, il provvedimento con il quale il giudice decide il giudizio e cioè l’emissione di ordinanza immediatamente esecutiva, avverso la quale può essere proposta opposizione dinanzi al medesimo Tribunale che ha emesso il provvedimento con ricorso ex art. 414 c.p.c., nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza o dalla sua comunicazione, se anteriore.
Questa seconda fase del giudizio di primo grado dell’impugnativa di licenziamento segue la struttura propria del giudizio del lavoro di cui agli articoli 409 e ss. c.p.c., giacchè la legge esplicitamente richiama gli artt. 414 e 416 cpc.
Avverso la sentenza che decide sul ricorso è ammesso “reclamo” innanzi alla Corte d’Appello, da proporsi con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore.
Contro tale sentenza è possibile proporre ricorso per Cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore.
L’intento del Legislatore è che la controversia si possa risolvere con una sola udienza nella prima fase del procedimento di primo grado.
Ma, l’esperienza insegna che la parte soccombente, di fatto, farà sempre opposizione all’ordinanza, con la conseguenza che la riforma del diritto del lavoro del 2012 finisce per aggravare il rito per impugnare il licenziamento con un ulteriore grado, determinando in concreto il passaggio da tre gradi del giudizio a quattro.
Peraltro, per la situazione in cui si trovano molti Tribunali e per l’enorme carico delle agende dei magistrati, è impensabile che alle domande proposte in conformità al nuovo rito si possa dedicare “particolari giorni del calendario delle udienze”, se non a discapito delle altre cause in materia di lavoro e di previdenza.
In conclusione, le questioni problematiche che discendono dall’attuazione del rito introdotto dalla legge di riforma sembrano essere superiori ai preventivati benefici ed, nell’inerzia del Legislatore che, in maniera attenta e puntuale, sappia dare certezza giuridica, si dovrà attendere ancora una volta che siano gli operatori giuridici direttamente impegnati sul campo a tracciare in concreto le linee guida.
Emiliana Matrone