Il precetto diventa inefficace, ai sensi dell’art. 481, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione. Se contro il precetto e’ proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627 c.p.c.
Tale termine NON è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, essendo un atto autonomo del creditore.
Emiliana Matrone