La Corte di Casszione, con la Sentenza n. 6068 del 30 gennaio 2008,depositata il 7 febbraio 2008, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis c.p.p. le notifiche all’imputato, successive alla prima, debbono essere effettuate al difensore che ha la facoltà di dichiarare immediatamente all’autorità che procede di rifiutarla;
tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il rifiuto o è contestuale alla nomina o deve intervenire subito dopo, ma comunque in modo del tutto indipendente dalla notifica di un qualche atto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e allo scopo di evitare ritardi e dilazioni.
Emiliana Matrone