Il secondo comma dell’art. 122 del codice delle assicurazioni stabilisce che l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Il richiamo all’indifferenza del titolo in base al quale avviene il trasporto è emblematico, se solo si riflette sulla circostanza che, fino a non molto tempo fa, si distingueva tra trasporto a titolo oneroso, gratuito e di cortesia, escludendosi l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. da parte del trasportato a titolo di cortesia.
Si argomentava nel senso che il trasportato non poteva essere qualificato come terzo, in quanto, acconsentendo a salire a bordo dell’altrui veicolo, effettuava una sorta di accettazione del rischio, accollandosene le conseguenze.
Pertanto, il trasportato a titolo di cortesia, secondo questo indirizzo, poteva fondare il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro stradale esclusivamente ex art. 2043 c.c., non potendo fruire della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c..
Successivamente, la Suprema Corte ha mutato il proprio precedente orientamento, estendendo al terzo trasportato, quale che sia il titolo in base al quale avvenga il trasporto, la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..
Inoltre, l’art. 141 del codice delle assicurazioni scolpisce la regola secondo cui il terzo trasportato deve rivolgere la richiesta di risarcimento del danno unicamente all’assicuratore del veicolo a bordo del quale viaggiava al momento del sinistro.