Il TAR Marche, nella decisione 14 maggio 2008 n. 279, afferma che non può riconoscersi natura di pubblico impiego ad un rapporto con la PA che sia stato qualificato difformemente con atti deliberativi rimasti inoppugnati. In proposito appare molto interessante leggere l’iter argomentativo seguito dai Giudici. Emiliana Matrone
TAR Marche, 14 maggio 2008 n. 279
FATTO
La dott.ssa (omissis) e la dott.ssa (omissis) , dipendenti della U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima con la qualifica di veterinario collaboratore, hanno espletato, precedentemente al loro inquadramento in ruolo (disposto per effetto dell’art. 3 della L. 20 maggio 1985, n. 207), il servizio di vigilanza veterinaria sulla macellazione, svolgendo le funzioni previste dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, in forza di convenzioni stipulate con la medesima U.S.L..
Con istanze in data 11.9.1990 hanno pertanto chiesto il riconoscimento previdenziale del servizio prestato antecedentemente al formale inquadramento in ruolo, ma l’Amministratore straordinario della U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima, con distinti provvedimenti in data 19.8.1991, ha negato la sussistenza di qualsiasi obbligo contributivo in capo all’Ente.
Con atto notificato il 7 e il 9.11.1991, depositato il 19.11.1991, le interessate hanno adito questo T.A.R., assumendo che il rapporto di lavoro instaurato con la U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima a far data dal 1982 e sino al 1985 si è svolto senza soluzione di continuità e (al di là della terminologia usata) con tutte le caratteristiche e modalità proprie del rapporto di pubblico impiego: espletamento di pubbliche funzioni, stretto vincolo di subordinazione gerarchica e di orario, retribuzione a carico dell’Ente pubblico.
Hanno quindi dedotto la violazione degli artt. 1, 6 e 7 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, dell’art. 3 della L. 20 maggio 1985, n. 207, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi generali in tema di pubblico impiego, nonché il vizio di eccesso di potere per difettosa e/o erronea motivazione e violazione di circolari, conclusivamente chiedendo:
– l’accertamento della natura di pubblico impiego del servizio prestato presso la U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima a far data dal 1982 e sino alla immissione in ruolo, con conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate (U.S.L. n. 9 e Regione Marche) di regolarizzare la posizione previdenziale di esse istanti per il medesimo periodo;
– l’annullamento dei provvedimenti dell’Amministratore straordinario della U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima in data 19.8.1991 che hanno ritenuto insussistente alcun obbligo contributivo per l’Ente, in considerazione della natura libero – professionale del rapporto instaurato con le ricorrenti.
La difesa della U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependo la sua inammissibilità sotto vari profili.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la dott.ssa (omissis) Gloria e la dott.ssa (omissis) hanno chiesto l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego nel periodo dal 1982 al 1985, allorché svolsero il servizio di vigilanza veterinaria sulla macellazione, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, in forza di convenzioni stipulate con la U.S.L. n. 9 di Falconara Marittima – poiché ne sussistono, a loro avviso, tutte le caratteristiche peculiari – ed hanno altresì chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate (U.S.L. n. 9 e Regione Marche) alla regolarizzazione della posizione previdenziale di esse istanti per il medesimo periodo.
Nelle premesse del ricorso, però, si dà atto che il servizio di vigilanza veterinaria sulla macellazione è stato espletato in forza di convenzioni, stipulate in esecuzione di atti deliberativi che avevano configurato il rapporto come di lavoro autonomo e, del resto, ad avviso del Collegio tanto risulta anche dall’esame della documentazione acquisita agli atti del giudizio; in sostanza, a fondamento della domanda è stata dedotta una diversa qualificazione giuridica “sostanziale” del rapporto di lavoro svolto.
Tuttavia, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, l’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, in difformità degli atti che lo hanno costituito come rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 cod. civ., non è proponibile se l’interessato non abbia tempestivamente impugnato questi atti (Cons. St., Ad.Plen., 9 settembre 1992, n. 10 e 6 ottobre 1992, n. 11; Sez. V, 11 novembre 1994, n. 1265, 29 novembre 1994, n. 1415, 3 agosto 1995, n. 1150, 7 dicembre 1995, n. 1674).
La pretesa, infatti, in quanto diretta all’accertamento una diversa posizione giuridica ed economica, si collega ad una posizione di interesse legittimo, attesa la natura autoritativa del potere con cui l’Amministrazione disciplina il suo assetto organizzativo e funzionale; questo principio di diritto è stato, peraltro, di recente ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisioni 11 gennaio 2002, n. 126 e 30 ottobre 2002, n. 5971.
Orbene, poiché il servizio di vigilanza veterinaria sulla macellazione svolto dalle ricorrenti nel periodo dal 1982 al 1985 è stato disciplinato dai relativi provvedimenti costitutivi come lavoro autonomo, essi non potrebbero comunque essere disapplicati dal Collegio, non essendo stati, appunto, tempestivamente impugnati.
Per inciso, i provvedimenti suindicati neppure possono considerarsi “nulli” perché, eventualmente, sviati dalla loro causa tipica: questo vizio di eccesso di potere comporta, infatti, l’annullabilità, non la nullità, dell’atto amministrativo.
Per tali ragioni le domande proposte in questa sede non possono trovare accoglimento, ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008, con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)