Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare (ITLOS), formato da 21 membri indipendenti, eletti dagli Stati parti della Convenzione, svolge le sue funzioni in ossequio all’apposito Statuto.
I Giudici sono eletti per la durata di nove anni e possono essere rieletti.
Tuttavia, al fine di permettere secondo le previsioni dello Statuto le elezioni triennali dei Giudici, solo sette di essi serviranno per nove anni, sette saranno in carica per tre anni ed altri sette per sei anni.
La prima elezione si svolse il 1° agosto 1996 con la nomina del Presidente Thomas A. Mensah.
Il 1° ottobre 2014 è stato eletto come nuovo Presidente del Tribunale Vladimir Vladimirovich Golitsyn.
Lo Statuto del Tribunale Internazionale per il diritto del mare prevede che i Giudici devono essere eletti tra persone che possiedono la più alta reputazione di equità ed integrità e la riconosciuta competenza nelle materie del diritto del mare.
Nel Tribunale deve essere assicurato la rappresentanza dei principali sistemi legali mondiali ed una equilibrata distribuzione geografica.
Secondo lo Statuto due Giudici non possono avere la stessa nazionalità, eppure è contemplata la possibilità che due giudici della stasa nazionalità prestino servizio alla Corte, come, ad esempio, nel caso di un cd. Giudice ad hoc o nel caso in cui un Giudice eletto continui a seguire un caso che era stato avviato prima della scadenza del suo mandato.
In ogni caso, non è necessario che i Giudici possiedano la nazionalità degli Stati contraenti della Convenzione.
I candidati sono nominati ed eletti dagli Stati firmatari. Ognuno di questi può nominare non più di due persone.
I Giudici sono eletti con un voto segreto e l’elezione si svolge in una assemblea degli Stati parti.
Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.
Lo Statuto sottolinea il requisito dell’indipendenza del Giudice.
Ogni membro del Tribunale, peraltro, prima di assumere la sua carica, pronuncia una dichiarazione solenne all’apertura della sessione nella quale eserciterà i suoi poteri in modo imparziale e coscienzioso.
L’art. 17 dello Statuto prevede le circostanze secondo le quali ogni parte di un caso ha il diritto di scegliere Giudici che siedano nella Corte per la discussione del singolo caso, in aggiunta o talvolta in sostituzione di Giudici eletti.
Questi Giudici sono conosciuti come Giudici ad hoc e possono esser designati solo con un accordo tra Stati.
I Giudici ad hoc debbono possedere gli stessi requisiti richiesti dallo Statuto per tutti gli altri Giudici.