Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania, nella Sentenza 1 agosto 2008 n. 1473, in tema di procedure espropriative, afferma che il “valore venale” del bene, ai fini del risarcimento del danno a seguito dell’annullamento degli atti della procedura espropriativa, va individuato tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree della medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona. L’indagine volta ad individuare i prezzi praticati nel mercato immobiliare potrà essere effettuata attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona. Emiliana Matrone
T.A.R. Sicilia – Catania – Sentenza 1 agosto 2008 , n. 1473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (II sez. interna) Composto dai Sigg.ri Magistrati:
– Dr. Italo Vitellio -Presidente
– Dr. Gabriella Guzzardi – Consigliere
– Dr. Paola Puliatti – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1356 del 2007 R.G., proposto dai Sig.ri C. L., C. A. e C. E., rappresentati e difesi dall’Avv. Ercole Romano, e dagli Avv.ti Gaetano e Luigi Tafuri, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 296;
contro
il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Frediani, ope legis domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
per il riconoscimento e la liquidazione
– del diritto al risarcimento dei danni a seguito di procedura espropriativa annullata.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 26 marzo 2008 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari, unitamente ad altri parenti, di un terreno sito in Ragusa, contrada Pendente, censito al foglio …omissis…, di circa 3000 mq.. Segnatamente la comproprietà corrisponde a C. L. per 1/20; C. A. per 1/40 e C. E. per 1/24. L’area ha formato oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione della via …omissis…. La procedura è stata avviata con delibera consiliare n. 46 del 1997, seguita da decreto di occupazione di urgenza emesso dal Sindaco in data 12.1.2000 e culminata col decreto di esproprio emesso il 29.5.2003.
Su ricorso della comproprietaria C. M., il TAR con sentenze n. 579/2003 e n. 1869/2003 ha annullato gli atti procedimentali sopraindicati a partire da quello che aveva comportato la dichiarazione di p.u. dell’intervento.
Il 14/16 aprile 2007 i ricorrenti hanno ricevuto dal Comune di Ragusa l’avviso di determinazione della indennità definitiva avverso la quale hanno proposto opposizione avanti la Corte d’Appello di Catania competente per funzione ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 327/2001.
Tuttavia, essi ritengono che competa loro, venuti meno i titoli legittimanti l’espropriazione del terreno, non l’indennità di espropriazione, ma il risarcimento del danno riconosciuto dall’art. 43 del T.U. n. 327/2001.
I ricorrenti chiedono il danno rappresentato dal controvalore della proprietà utilizzata dal Comune.
Il titolo che legittima la domanda è rappresentato dall’effetto estensivo alla comproprietà che occorre riconoscere alle sentenze n. 579/03 e n. 1869/03, che hanno annullato ogni atto del procedimento espropriativo.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
All’udienza del 26 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
– Il ricorso merita accoglimento.
– Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo.
L’azione risarcitoria, ancorché proposta disgiuntamente e successivamente rispetto all’azione di annullamento degli atti amministrativi, va proposta dinanzi al giudice naturale della pregiudiziale azione di annullamento, in quanto azione che concerne diritto consequenziale al risarcimento del danno di natura aquiliana.
E’ pacifico, poi, che non sussiste nessun onere di contestuale proposizione delle due azioni, di annullamento e risarcitoria, cosi come non muta principio della concentrazione della competenza a conoscere delle due azioni in capo alto stesso giudice, per effetto del differimento dell’azione risarcitoria consequenziale, in ossequio al principio del “giudice naturale” (A.P. n. 12 del 2007)
– Ancora, in via preliminare, va dichiarato che giudicato di annullamento del decreto di espropriazione e degli atti della procedura espropriativa, di cui alla sentenza di questo TAR n. 579 del 1.4.2003, investendo un unico bene, appartenente a più proprietari, ancorché formatosi a seguito di giudizio che si e svolto nei confronti di alcuni soltanto dei comproprietari, produce i suoi effetti nei confronti di tutti gli altri, sebbene non abbiano partecipato al giudizio.
– La domanda risarcitoria è fondata.
Annullati gli atti della procedura espropriativa, sebbene realizzata l’opera pubblica mediante irreversibile trasformazione del fondo, non si è verificata la perdita della proprietà secondo principio della c.d. accessione invertita.
Alla luce dei parametri imposti dalla Corte europea e dei principi costituzionali (CdS, V, 11.5.2007, n. 2336), il privato ricorrente, rimane titolare del diritto di proprietà che può essere acquisito dall’Amministrazione solo con atto formale.
Tuttavia, i ricorrenti proponendo l’azione risarcitoria, implicitamente hanno rinunziato alla possibilità di domandare la restituzione del bene, optando per il conseguimento del mero ristoro pecuniario.
Ai fini della liquidazione del danno, va osservato che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, con sentenza n. 349 del 24.10.2007 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5- bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – comma aggiunto dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), poiché, “non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.”, danno subito dal ricorrente va liquidato tenendo conto del detto valore venale del fondo.
Da ultimo, è intervenuta la norma contenuta nella Legge Finanziaria per l’anno 2008, l. 24.12.2007 n. 244, il cui art. 2, comma 89, lett. e) cosi dispone: “all’articolo 55 (del D.Lvo 8.6.2001, n. 327), il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.”.
Il Comune, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lvo n. 80 del 31.3.1998, é tenuto ad offrire ai ricorrenti una somma di denaro a titolo risarcitorio, attenendosi al suddetto criterio di valutazione del bene, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che se le parti non raggiungono l’accordo, è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 27, 1^ comma, n. 4) del T.U. approvato con R.D. 26.6.1924, n. 1054 per la determinazione della somma dovuta.
Va precisato che il “valore venale” del bene va individuato tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona. L’indagine volta ad individuare i prezzi praticati nel mercato immobiliare potrà essere effettuata attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona.
Sulla somma liquidata andranno corrisposti anche gli interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza, interessi aventi natura compensativa del nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo (Cass. I, 31.3.2008, n. 8378; TAR Lazio II bis, 18.1.2008, 363, Cass. I, 5.5.2005, n. 9361).
Difatti, in tema di obbligazione risarcitoria, gli interessi legali compensativi rappresentano componenti del danno medesimo e partecipano della natura di semplice modalità liquidatoria di quest’ultimo, segnatamente per quanto attiene al ritardato conseguimento dell’equivalente monetario “attuale” della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184; Cass. 24.10.2007, n. 22347).
Inoltre, dal momento della sentenza e sino al saldo, sono ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571).
– Inoltre, il Collegio ritiene di precisare che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto formale di trasferimento ex art. 43 cit.. poiché il conseguimento da parte dei privati dell’equivalente monetario, a titolo di risarcimento, deve essere accompagnato dal formale trasferimento della titolarità della proprietà in capo all’Amministrazione, in applicazione del principio che vieta l’arricchimento sine causa, derivandone altrimenti la illegittima locupletazione dei privati, che rimarrebbero titolari della proprietà, pur dopo averne conseguito il valore venale (TAR CT II, n. 973/08 del 28.5.2008).
– In conclusione, il ricorso va accolto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania (Sez. 2°), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata ad offrire ai ricorrenti una somma di denaro a titolo risarcitorio, attenendosi al criterio di valutazione del bene indicato in motivazione, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Dichiara obbligo dell’Amministrazione di adottare l’atto di trasferimento della proprietà ex art. 43 D.P.R. 327/2001, entro novanta giorni dal perfezionamento dell’accordo sull’ammontare della somma di denaro a titolo di risarcimento.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi deciso in Catania nella Camera di consiglio del 26 marzo 2008.