L’attività di bagarinaggio, vale a dire della rivendita, nel proprio esclusivo interesse ed al fine di lucrare un prezzo maggiore di quello di acquisto, di biglietti per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni in genere, non richiede l’autorizzazione del Questore prevista dall’art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione all’art. 211, reg. PS, per le attività di intermediazione.
Sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 aprile 2008 n. 10881, afferma che, pur prescindendo dagli elementi dell’abitualità della suddetta attività e dalla sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (cfr. Cass. n. 6935/2001), è decisiva ad escludere la riconducibilità della attività di bagarinaggio alle norme richiamate la considerazione dell’assenza dell’attività di intermediazione che caratterizza l’agenzia e nell’ambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nell’interesse dell’operatore (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).
In particolare la Suprema Corte osserva che chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di ntermediazione, neppure atipica.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2008, n. 10881
Fatto e Diritto
1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva respinta l’opposizione proposta avverso la violazione accertata della Guardia di Finanza di Verona per la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115, (Tulps) per attività di vendita di biglietti di ingresso ad una manifestazione, costituendo tale attività un’operazione riconducibile all’apertura di un’agenzia d’affari in assenza della prescritta licenza.
2. Lamenta il ricorrente con i due motivi di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, Tulps, e contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia.
3. Resiste con controricorso l’intimato.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso e fondato e va accolto.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato la sussistenza di un’attività riconducibile ad un’agenzia d’affari, posto che mancava l’abitualità, pur riconoscendo, peraltro sotto questo profilo contraddittoriamente, come espletata una attività di natura occasionale.
Si tratta, come lo stesso giudice di merito da atto, di una sostanziale attività di “bagarinaggio”, vale a dire della rivendita, nel proprio esclusivo interesse ed al fine di lucrare un prezzo maggiore di quello di acquisto, di biglietti per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni in genere.
Ciò posto e pur prescindendo dai (controversi in giurisprudenza) elementi dell’abitualità (peraltro non provata) e della sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (vedi Cass. 2001 n. 6935), decisiva ad escludere la riconducibilità della fattispecie alle norme di riferimento (art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza citato, in relazione all’art. 211, reg. PS) è la considerazione dell’assenza dell’attività di intermediazione che caratterizza l’agenzia e nell’ambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nell’interesse dell’operatore. (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).
Le stesse pronunce della cassazione penale, del resto, tra le quali quella citata nella motivazione della sentenza, evidenziano il requisito dell’altruità degli affari trattati. Chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte accoglie l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione in questione, annullando la sanzione irrogata.
Condanna il resistente alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta. Condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, liquidate per il merito in 800,00 Euro per onorari e 100,00 per spese, e per il presente giudizio in 600,00 Euro per onorari e 100,00 per spese oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008