Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, con la decisione del 3 settembre 2008 n. 2039, ribadisce che il ricorso proposto in impugnativa di autorizzazioni commerciali rilasciate a terzi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione in capo alla parte ricorrente, qualora quest’ultima ritenga di ricevere dagli atti impugnati pregiudizio per il sol fatto di svolgere la stessa attività commerciale esercitata dai controinteressati, giacché tale circostanza, di per sé, in assenza di ulteriori e precise circostanze che comportino l’invasione della sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente medesima, non costituisce situazione legittimante all’impugnativa delle autorizzazioni commerciali rilasciate ad altri.
Sul tema, il TAR Sicilia-Catania, con la sentenza 6-6-2006 n. 894, aveva avuto modo di precisare che la disciplina del commercio, sia nazionale sia regionale deve intendersi essenzialmente finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico dei consumatori alla maggiore efficienza, funzionalità e completezza della rete distributiva dei beni di consumo sul territorio e ciò dimostra come soltanto indirettamente, e compatibilmente con la su accennata tutela della collettività generale dei cittadini che consumano, la normativa di settore protegga l’interesse, subordinato e recessivo rispetto al primo della più ristretta categoria dei commercianti al contenimento dell’eccessiva concorrenza e che la libertà di esercizio dell’attività commerciale, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41, Cost., può essere limitata soltanto per gravi prevalenti ragioni di pubblico interesse, essenzialmente consistenti nell’esigenza di tutela dei consumatori e non già in quella di evitare a soggetti privati eventuali concorrenti.
Emiliana Matrone
T.A.R. Puglia – Bari – Sentenza 3 settembre 2008, n. 2039
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 973 del 2008, proposto da:
C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93;
contro
Comune di Putignano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Carrieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Putignano al viale Colombo 23;
nei confronti di
G. S.r.l., E. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Marcello La Selva, Giovanna Renna, con domicilio eletto presso avv. Domenico M. La Selva in Bari, via Calefati, 263;
e con l’intervento di
D. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via N. Putignani N.136;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) dell’autorizzazione amministrativa al commercio n. 1405 rilasciata dal Comune di Putignano il 13.04.1999 per vendita di alimentari e non alimentari su una superficie di mq. 460 in via …omissis…;
B) dell’autorizzazione amministrativa al commercio n. 1406 rilasciata dal Comune di Putignano il 13.04.1999 per vendita di alimentari e non alimentari su una superficie di mq. 818, in via …omissis…;
C) di tutti i subingressi nella titolarità e/o godimento delle due autorizzazioni amministrative dal giugno 2004 in poi;
D) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Putignano in persona del Sindaco p.t.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G. S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone la ricorrente, che gestisce due supermercati di media superficie di vendita nei settori alimentare e non alimentare nel Comune di Putignano, che la E. s.r.l. è attualmente titolare di autorizzazione amministrativa n. 1405 del 13.4.1999 in virtù di acquisto di azienda con atto del 23.05.2008 e, la G. s.r.l. è attualmente titolare della autorizzazione amministrativa n. 1406 del 13.4.1999 in virtù di acquisto di azienda con atto del 23.5.2008.
Le aziende sono state vendute ai controinteressati dalla D. s.r.l. la quale a sua volta le aveva acquistate dalla curatela fallimentare della M. s.r.l. con atto del 28.4.2008. Prima di tale acquisto, la D. aveva ottenuto ambedue le aziende in subaffitto con contratto del 11.4.2007 rep.173927 del notaio E. Fornaro dalla DC. s.r.l.. Quest’ultima società aveva ottenuto ambedue le aziende in affitto dalla M. s.r.l. con atto 22.10.2002. Prima di concedere i due supermercati in subaffitto alla D. s.r.l. la DC. li aveva concessi sempre in subaffitto alla P.. Il subaffitto alla P. s.r.l. è cessato l’11.4.2007 con atto di risoluzione contrattuale rep 173926.
La s.r.l. P. presentava D.I.A il 19.8.2004 in subentro per subaffitto stipulato l’8.6.2004 con DC. s.r.l.
Con nota prot. 18766 del 6.5.2008, il dirigente della IV Ripartizione del Comune di Putignano comunicava alla D.. allora ancora subaffittuaria dei due supermercati, che le disposizioni di legge che consentivano la possibilità di continuare l’attività di vendita negli esercizi commerciali siti in via …omissis… e via …omissis… hanno esaurito il loro effetto in data 28 aprile 2008 (sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un anno).
Con nota 21.5.2008 la D. ha replicato che in data 1.4.2008 è stata comunicata alla CCIAA l’inizio attività e che pertanto in data antecedente il 28.4.2008 è ripresa l’attività di vendita nei citati esercizi commerciali. Di conseguenza alcuna revoca delle autorizzazioni deve essere adottata non ricorrendone i presupposti.
Con nota del 30.05.2008 la ricorrente ha chiesto al dirigente della ripartizione il provvedimento di immediata decadenza e revoca delle due autorizzazioni e di chiusura dell’attività di vendita ai sensi dell’art. 27 comma 4 e 6 della L.R. 11 del 2003 a motivo della sospensione ultrannuale dell’attività.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduceva i seguenti motivi in diritto:
violazione dell’art. 11 comma 2 L.R. Puglia 1.8.2003 n. 11, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento di presupposti ed omessa adozione di atto vincolato, violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
violazione dell’art. 27 comma 4 lett b) della L.R. Puglia 1.8.2003 n. 11 e dell’art. 22 comma 4 del d.lgs 31.3.1998 n. 114, eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata emanazione di atto vincolato, eccesso di potere per omesso apprezzamento di presupposti, violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di misura cautelare.
Si costituivano il Comune di Putignano ed il dirigente della IV Ripartizione del Comune contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente eccependo in particolare l’inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto del medesimo siccome infondato nel merito.
Si costituivano le società E. s.r.l. e G. s.r.l. eccependo anch’esse in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e carenza di legittimazione attiva e nel merito contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente.
In data 23 luglio 2008 la D. s.r.l. depositava intervento ad opponendum. Eccepiva in via preliminare l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità del medesimo per difetto di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 24.07.2008, dato avviso alle parti, il ricorso passava in decisione con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione in capo alla parte ricorrente, la quale ritiene di ricevere dagli atti impugnati pregiudizio alla propria attività. Tale circostanza è di per sè insufficiente a radicare in capo alla ricorrente un interesse processuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c., in disparte il fatto che neppure è dimostrata (anche ad ammetterne la rilevanza in questa controversia) la lesione della sfera giuridico-patrimoniale di parte ricorrente in termini di possibile decremento di utili derivante dalla concorrenza.
Lo svolgimento da parte della ricorrente della stessa attività commerciale esercitata dai controinteressati, titolari delle impugnate autorizzazioni commerciali, di per sé, in assenza di ulteriori e precise circostanze che comportino l’invasione della sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente medesima, non costituisce situazione legittimante all’impugnativa delle autorizzazioni commerciali rilasciate ad altri.
La disciplina del commercio, sia nazionale sia regionale deve intendersi essenzialmente finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico dei consumatori alla maggiore efficienza, funzionalità e completezza della rete distributiva dei beni di consumo sul territorio e ciò dimostra come soltanto indirettamente, e compatibilmente con la su accennata tutela della collettività generale dei cittadini che consumano, la normativa di settore protegga l’interesse, subordinato e recessivo rispetto al primo della più ristretta categoria dei commercianti al contenimento dell’eccessiva concorrenza e che la libertà di esercizio dell’attività commerciale, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 della Costituzione, può essere limitata soltanto per gravi prevalenti ragioni di pubblico interesse, essenzialmente consistenti nell’esigenza di tutela dei consumatori e non già in quella di evitare a soggetti privati eventuali concorrenti (T.a.r. Sicilia, Catania sez. I, 6 giugno 2006 n. 894 ).
Il collegio ricorda inoltre che la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che in materia, non è sufficiente il solo criterio della cd. vicinitas per poter esperire il ricorso giurisdizionale, atteso che il ricorrente deve anche dimostrare l’esistenza di un pregiudizio specifico, diretto ed immediato derivante dall’esercizio viciniore ( tra le altre si veda T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. II 4 dicembre 2006 n. 1566 ). In tal senso anche questa sezione ha già avuto modo di esprimersi affermando il principio secondo cui è da escludere la titolarità di un interesse oppositivo in assenza di prova circa la diretta ed immediata interferenza tra l’attività commerciale o imprenditoriale preesistente e quella in fieri e ciò sia per l’esigenza di evitare slittamenti verso una giurisdizione di tipo obiettivo, sia per ragioni attinenti all’evoluzione dei principi in materia di concorrenza. Sulla base di tali postulati, la sezione ha ritenuto che nel valutare l’impatto concorrenziale del nuovo insediamento su quello preesistente sia imprescindibile considerare comparativamente le attitudini all’offerta di entrambi, desumibili dai servizi garantiti, dalla formula organizzativa, dalla tipologia di utenza, dalle dimensioni delle strutture, dalla loro rispettiva ubicazione (T.a.r. Puglia, Bari sezione seconda, 7 dicembre 2006 n. 4279 ). Nel caso di specie i dati comparativi relativi ai suddetti parametri non sono stati neppure allegati, salvo – in termini approssimativi – quello sulla distanza ed inoltre, le autorizzazioni commerciali oggetto di impugnazione risalgono al 1999.
Il ricorso, per tutto quanto esposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse processuale.
Spese ed onorari di giudizio a carico della ricorrente, che a tale titolo corrisponderà a ciascuna delle parti resistenti la somma complessiva di euro 2.000/00 (duemila/00), che in totale ammontano alla somma di euro 6.000/00 (seimila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008