L’illegittimità degli atti della procedura concorsuale (ad esclusione di quelli che determinano un arresto procedimentale da ritenersi direttamente censurabili in quanto ex se lesivi) deve essere fatta valere dal partecipante con l’impugnazione del provvedimento che definisce la procedura (C.d.S. sez. V n. 4056/02; C.d.S. sez. V n. 1589/99; C.d.S. sez. VI n. 1297/98; T.A.R. Lazio – Roma n. 2301/96) in quanto solo con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la redazione della graduatoria definitiva diventa effettiva la lesione della situazione giuridica soggettiva del singolo e, pertanto, sorge l’interesse al ricorso.
La mancata presentazione dell’opposizione avverso la graduatoria provvisoria incide sul solo rimedio gerarchico, ma non preclude l’esperimento della tutela giurisdizionale contro l’atto definitivo della procedura. Emiliana Matrone
TAR NAPOLI, Sez. V, 23 febbraio 2006 / 03 aprile 2006, n. 3320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:
– Dr. Carlo d’Alessandro – Presidente;
– Dr. Ugo De Maio – Giudice;
– Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 100/04 R.G. proposto da CEPPARULO FRANCESCO, domiciliato ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Paolo Rapa con studio in San Potito Sannitico (Ce), via Pozzo n. 24
CONTRO
– COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Brigida n. 39 presso lo studio associato Olivia e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Angelita Caruocciolo;
– COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PRESSO L’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
– MIRRA VINCENZO – non costituito in giudizio;
– RUSSANO DOMENICO – non costituito in giudizio;
– RAUSO CARLO – non costituito in giudizio;
– GIUSTI ANTONIO – non costituito in giudizio;
– MARTINELLI LUIGI – non costituito in giudizio;
– GRAVINO ANTONIO – non costituito in giudizio;
– VERRILLO ANTONIO – non costituito in giudizio;
– GIUSTI GIOVANNI – non costituito in giudizio;
– GRASSO DAVIDE – non costituito in giudizio;
– SPAGNUOLO OLGA – non costituita in giudizio;
– DI SCIORIO DOMENICO – non costituito in giudizio;
– RICCIUTI PIETRO STEFANO – non costituito in giudizio;
– BERTI VERGILIA CARMELA – non costituita in giudizio;
– CUOMO CASTRESE – non costituito in giudizio;
– GIUSTI MARIO – non costituito in giudizio;
– LAUDANTE MARIA IMMACOLATA – non costituita in giudizio;
– VENTRIGLIA ALESSANDRA – non costituita in giudizio;
– PAPA ANGELO – non costituito in giudizio;
– FIERRO ANGELO – non costituito in giudizio;
– RUSSO ARTURO – non costituito in giudizio;
– ADDIO FRANCESCA – non costituita in giudizio;
– PALAZZO ORLANDO – non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
a) della graduatoria definitiva, pubblicata sull’Albo Pretorio il 22/10/03, emessa nell’ambito della procedura indetta dal Comune di S. Maria La Fossa con atto prot. n. 7390 del 13/11/00 ed avente ad oggetto l’assegnazione di n. 16 alloggi edificati ai sensi della L. n. 457/78 e situati nell’ambito territoriale del predetto Comune;
b) di tutti gli atti presupposti, preordinati, collegati, connessi e consequenziali che riguardano il ricorrente ed i controinteressati;
c) del punteggio, delle valutazioni, dei giudizi e di tutte le determinazioni con cui la commissione ha erroneamente e/o illegittimamente valutato i titoli attribuendo punteggi inferiori a quelli spettanti o, addirittura, omettendone la valutazione;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 23 febbraio 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in date 09/12/03, 11/12/03 e 17/12/03 Cepparulo Francesco ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 22/10/03, relativa al bando di concorso per l’assegnazione di 16 alloggi situati nel Comune di S. Maria La Fossa ed edificati ai sensi della L. n. 457/78, deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione ed errata applicazione degli artt. 7 L.R. n. 18/97 e 97 Cost. e chiedendone l’annullamento previa sospensione dei relativi effetti.
Il Comune di S. Maria La Fossa, costituitosi con memoria depositata il 22/01/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con ordinanza n. 1037/04 ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e con successiva ordinanza n. 915/05 ha ordinato al predetto di procedere all’integrazione del contraddittorio.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve, innanzi tutto, essere esaminata l’eccezione pregiudiziale con cui il Comune di S. Maria La Fossa ha dedotto l’inammissibilità del ricorso perchè il Cepparulo avrebbe omesso di impugnare la graduatoria provvisoria che non gli ha riconosciuto il punteggio dal predetto rivendicato.
L’eccezione è infondata e deve essere respinta.
L’illegittimità degli atti della procedura concorsuale (ad esclusione di quelli che determinano un arresto procedimentale da ritenersi direttamente censurabili in quanto ex se lesivi) deve essere fatta valere dal partecipante con l’impugnazione del provvedimento che definisce la procedura (C.d.S. sez. V n. 4056/02; C.d.S. sez. V n. 1589/99; C.d.S. sez. VI n. 1297/98; T.A.R. Lazio – Roma n. 2301/96) in quanto solo con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la redazione della graduatoria definitiva diventa effettiva la lesione della situazione giuridica soggettiva del singolo e, pertanto, sorge l’interesse al ricorso.
Con riferimento specifico alla fattispecie in esame va rilevato che solo con la graduatoria definitiva il Cepparulo si è visto collocare al ventitreesimo posto (mentre nell’ambito della graduatoria provvisoria si trovava alla sesta posizione) il che gli ha arrecato un effettivo pregiudizio se si considera che gli alloggi messi a concorso erano sedici.
La mancata presentazione davanti alla Commissione provinciale dell’opposizione avverso la graduatoria provvisoria incide, pertanto, sul solo rimedio gerarchico ma non preclude l’esperimento della tutela giurisdizionale contro l’atto definitivo della procedura.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto.
In particolare, risulta fondata la censura con la quale Cepparulo Francesco, classificatosi al ventitreesimo posto della graduatoria definitiva pubblicata il 22/10/03 e relativa al concorso indetto dal Comune di S. Maria La Fossa per l’assegnazione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica, lamenta l’omessa attribuzione di punti 4 in relazione al reddito conseguito per l’anno 2000.
Dagli atti della procedura risulta che nella domanda di partecipazione al concorso il ricorrente ha dichiarato di avere diritto all’attribuzione di quattro punti in quanto per l’anno 2000 ciascun componente del suo nucleo familiare ha conseguito un reddito non superiore ad euro 774,68.
Tale requisito è stato comprovato sia nella domanda di partecipazione, avente essa stessa valore di autocertificazione (come si evince dall’inciso, presente nella prima pagina, secondo cui “il sottoscritto concorrente consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi del T.U. n. 445/00, dichiara…”), sia con il deposito del modello CUD concernente lo zio Federico Vincenzo, unico percettore di reddito nell’ambito della famiglia.
Da quanto fin qui evidenziato emerge, pertanto, che il ricorrente ha dimostrato il requisito reddituale anche attraverso le attestazioni contenute nella domanda da ritenersi, all’uopo, idonee alla luce dell’art. 46 D.P.R. n. 445/00, che consente di comprovare con dichiarazioni la “situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali” (lettera o), e dell’art. 47 D.P.R. n. 445/00 che permette a chiunque di dichiarare nell’interesse proprio “anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Tale ricostruzione non risulta smentita dall’art. 7 L.R. n. 18/97 secondo cui, ai fini della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il reddito da considerare per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo è quello relativo all’anno precedente alla pubblicazione del bando e deve essere documentato “con il modello 101, 740, 201 od altri analoghi”.
Premesso che le somme effettivamente percepite da Federico Vincenzo, zio del ricorrente ed unica persona della famiglia ad avere conseguito un reddito, sono state comprovate con il deposito del modello CUD come prescritto dall’art. 7 L.R. n. 18/97, deve ritenersi che la norma in esame non sia applicabile nelle ipotesi di assenza di reddito per dimostrare la quale è sufficiente l’autocertificazione contenuta nella domanda e riguardante tutti gli altri componenti del nucleo familiare (contrariamente a quanto dedotto nella nota prot. 4/CAA del 07/01/04 emessa dalla Commissione per l’Assegnazione degli alloggi).
Come già statuito da questo Tribunale in riferimento ad una fattispecie riguardante la medesima procedura (T.A.R. Campania – Napoli n. 678/06), l’art. 7 L.R. n. 18/97, infatti, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di comprovare il reddito con la documentazione fiscale ivi indicata viene in rilievo solo allorchè la stessa sia, all’uopo, obbligatoriamente prevista dalla legge tributaria e, cioè, nelle ipotesi in cui sia stato conseguito un reddito di qualunque entità.
Il ricorrente ed il suo nucleo familiare (ad eccezione dello zio Federico Vincenzo di cui si è detto), non avendo ottenuto per l’anno 2000 alcun tipo di reddito, non erano soggetti all’obbligo della dichiarazione, come espressamente previsto dall’art. 1 D.P.R. n. 600/73 nel testo all’epoca vigente, e, pertanto, non potevano produrre la documentazione fiscale richiesta dalla L.R. n. 18/97.
Nè può ritenersi che l’assenza dell’obbligo consente, comunque, di produrre la documentazione richiesta dall’art. 7 L.R. n. 18/97 avendo l’interessato la facoltà di rendere ugualmente la dichiarazione, onde far constare, nei modi previsti dalla legge regionale, l’effettiva consistenza del reddito.
Ed, infatti, il riferimento alla facoltà del contribuente di rendere all’amministrazione fiscale la dichiarazione anche nell’ipotesi in cui abbia conseguito un reddito pari a zero trasforma surrettiziamente tale facoltà (come tale rimessa alla libera scelta dell’interessato) in un vero e proprio onere o, addirittura, obbligo per di più strumentale al perseguimento di un fine (la documentazione del requisito reddituale necessario per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) diverso da quello per il quale è stato previsto dalla norma che lo ha istituito (ovvero la comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’avvenuta percezione di componenti positive di reddito di qualsiasi entità che caratterizza la disciplina dell’istituto: si vedano, tra gli altri, gli artt. 1 e 4 D.P.R. n. 600/73 sul contenuto della dichiarazione).
Inoltre, ove si ritenesse necessaria la presentazione della dichiarazione anche nell’ipotesi di assenza di reddito, si imporrebbe all’interessato, al momento della scadenza del relativo termine, di valutare se depositare o meno la stessa in base ad un elemento sconosciuto o del tutto ipotetico quale la futura emissione del bando per l’assegnazione degli alloggi; tale è proprio il caso della fattispecie in esame in cui al momento in cui doveva presentare la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2000, ovvero il 30 giugno 2001 (art. 9 D.P.R. n. 600/73), il ricorrente non poteva essere a conoscenza del bando per l’assegnazione degli alloggi pubblicato il 19/11/01.
Non può, poi, ritenersi che l’interessato debba, al fine di ottenere il punteggio previsto dall’art. 7 L.R. n. 18/97, richiedere all’amministrazione finanziaria un’attestazione circa l’inesistenza di redditi a lui riconducibili.
Tale obbligo, infatti, non è previsto da nessuna norma posto che l’art. 7 L.R. n. 18/97, secondo cui il requisito reddituale deve essere comprovato “con il modello 101, 740, 201 od altri analoghi”, si riferisce ai soli atti, previsti obbligatoriamente dalla legge, con i quali il contribuente partecipa all’amministrazione finanziaria l’avvenuto conseguimento di redditi (il termine “analoghi” deve essere riferito alle altre dichiarazioni ivi indicate).
In ogni caso, il conseguimento di un’attestazione dell’amministrazione finanziaria comprovante l’assenza di redditi non è compatibile con i tempi brevi previsti, per la presentazione della domanda, dal bando per l’assegnazione degli alloggi e, comunque, impone a carico del partecipante, al di fuori dei casi previsti dalla legge, un onere di accertamento della propria situazione economica che, invece, come previsto dall’art. 6 L.R. n. 18/97, spetta alla Commissione per l’assegnazione degli alloggi, la quale, “qualora in base ad elementi obiettivamente accertati si trovi di fronte a casi in cui il reddito documentato, ai fini fiscali, appaia palesemente inattendibile, provvede a trasmettere agli uffici finanziari la relativa documentazione per gli opportuni accertamenti” con conseguente sospensione dell’assegnazione degli alloggi relativi ai casi controversi.
Per esigenza di completezza, va rilevato che dalla stessa documentazione prodotta dal Comune emerge che, in sede d’istruttoria formale, la commissione aveva riconosciuto al ricorrente il punteggio per il reddito successivamente non attribuito, senza alcun motivo, con la graduatoria provvisoria.
Per questi motivi gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono a Cepparulo Francesco i quattro punti relativi alla situazione reddituale del ricorrente e del suo nucleo familiare per l’anno 2000.
Il ricorso, invece, non può essere accolto nella parte in cui il Cepparulo lamenta la mancata attribuzione di punti due per la coabitazione nello stesso alloggio di due nuclei familiari diversi.
Ed, infatti, il ricorrente nella domanda non solo non ha richiesto l’attribuzione di tale punteggio ma ha espressamente dichiarato che quelli ivi indicati erano componenti del medesimo nucleo familiare motivo per cui ha avuto un punteggio maggiore (lettera f: punti sei) che sarebbe ingiustamente duplicato ove le unità aggiuntive venissero considerate come famiglia autonoma.
A ciò si aggiunga che lo stesso Cepparulo, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il reddito, ha considerato i familiari come componenti del medesimo nucleo; del resto, non risulta che Cepparulo Matilde e Federico Vincenzo costituiscano un nucleo familiare autonomo atteso che gli stessi sono inseriti nello stato di famiglia del ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla mancata attribuzione del punteggio richiesto dal ricorrente per la situazione reddituale e gli atti impugnati vanno annullati nei limiti di quanto in precedenza specificato.
Le spese di lite, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di S. Maria La Fossa in virtù della prevalente soccombenza dell’ente locale; tali somme debbono essere corrisposte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., all’avv. Paolo Rapa difensore antistatario del ricorrente.
Sussistono, poi, “giusti motivi” per disporre ex art. 92 c.p.c. l’integrale compensazione delle spese di lite sostenute dal ricorrente in relazione ai rapporti giuridici processuali instauratisi con le altre parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di quanto ivi specificato;
2) condanna il Comune di S. Maria La Fossa a pagare, in favore di Cepparulo Francesco, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, deve essere direttamente corrisposto all’avv. Paolo Rapa, difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
3) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE