La Corte di Cassazione, nella Sentenza dell’11 novembre 2008 n. 26955, ha enunciato il principio per cui, in materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell’oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l’azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata).
Emiliana Matrone