La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 9 aprile 2008 n. 14734 , in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, osserva che per la realizzazione dell’effetto estintivo previsto dall’art. 24 del d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 738 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di uno sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell’effetto estintivo, o nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da un’esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell’azione penale.
Emiliana Matrone
Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 9 aprile 2008 n. 14734
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’impugnazione proposta da P. A.,
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 22.11.2005 che lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 23, commi 3 e 4, 77 lettera c) d.P.R. n. 164/1956;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e l’atto d’appello; Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi; Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 22.11.2005 il Tribunale di Palmi condannava P. A. alla pena dell’ammenda per non avere, quale legale rappresentante dell’omonima impresa edile, sistemato le tavole, costituenti il piano di calpestio di un ponteggio, ben accostate tra loro e al fabbricato in costruzione al fine di evitare possibili spostamenti.
Proponeva appello l’imputato deducendo: – che la contravvenzione era estinta per intervenuto pagamento ex art. 21, comma 2, d. lgs. n. 758/1994, anche se lo stesso non era stato tempestivo; – che il reato non era configurabile perché, al momento dell’ispezione, nessun operaio si trovava sul ponteggio.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Con sentenza 27.03.2007 la Corte d’Appello di Reggio Calabria qualificava l’appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. Il ricorso non è puntuale perché censura erroneamente e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logici-giuridici, perché sono stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato ed è stata confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.
Correttamente non è stata dichiarata l’estinzione della contravvenzione perché “in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell’effetto estintivo previsto dall’art. 24 del d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 738 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di uno sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell’effetto estintivo, o nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da un’esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell’azione penale” [Cassazione Sezione III n. 12294/2005, Maratea, RV. 231065]. Il secondo motivo, vertente sulla configurabilità del reato, è articolato in fatto ed è irrilevante perché la momentanea inutilizzazione del ponteggio non esclude l’applicabilità delle norme antinfortunistiche che operano sin dall’inizio della fase lavorativa al fine d’impedire, per chiunque sia interessato all’attività lavorativa, l’insorgere di pericoli in suo danno.
Grava sull’imputato l’onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma nella Pubblica Udienza del 7.03.2008.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 9 APRILE 2008