La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa.
L’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali – gestisce quest’assicurazione obbligatoria.
Dal 1965 – anno in cui è stato emanato il Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad oggi, un susseguirsi di disposizioni legislative, di pronunce della Corte Costituzionale, nonché una consolidata interpretazione giurisprudenziale, hanno modificato il settore delle prestazioni fornite da questo Istituto, nel senso di una sempre più ampia tutela nei confronti del lavoratore.
Basta citare, a titolo di esempio:
• la legge 151/1982 che, oltre a migliorare alcune prestazioni, ha esteso al lavoratore agricolo autonomo l’indennità per inabilità temporanea;
• la legge 863/1984 che ha disciplinato i contratti di solidarietà, di formazione e lavoro e di part-time;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 (recepita dall’art.10 del decreto legislativo n. 38/2000), in base alla quale il lavoratore può dimostrare l’origine lavorativa della sua malattia, anche se questa non è contemplata come professionale nelle apposite tabelle del Testo Unico.
Se la riforma ospedaliera del 1968, e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 1978, hanno “settorializzato” l’aspetto terapeutico (affidato alla sanità) e l’aspetto “indennitario” (affidato all’Inail), la legge 67/1988 ha confermato all’INAIL:
• le funzioni medico legali e di certificazione nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
• l’erogazione delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzioni con le Regioni.
Negli anni ’90, in seguito alla “maturazione sociale” del diritto del lavoratore non solo al risarcimento economico della menomazione subita, ma all’integrità fisica, è stato riassegnato all’INAIL un ruolo nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
In questo senso, vanno letti:
• il decreto lgs. n. 502 del 1992, con il quale sono stati istituiti e regolati i flussi informativi tra INAIL e S.S.N. in tema di rischi e danni da lavoro a fini prevenzionali;
• le leggi 549/95 e 662/96 che hanno consentito all’INAIL investimenti in campo sanitario, soprattutto in quello riabilitativo, d’intesa con i programmi del Ministero della Sanità.
Il decreto 38/2000 ha “razionalizzato” il ruolo complessivo dell’INAIL, tanto che oggi l’Istituto che gestisce l’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, si dedica oltre che alla cura e all’indennizzo in caso di infortunio o di malattia professionale:
• alla prevenzione nei luoghi di lavoro,
• alla riabilitazione e al reinserimento del lavoratore nella vita sociale, oltre che lavorativa.