In una gara d’appalto deve ritenersi inammissibile l’offerta economica che non sia stata sottoscritta in ogni suo foglio, ma soltanto sulla prima e sull’ultima pagina. è quanto afferma il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la Sentenza 27 marzo 2009, n. 3232.
Infatti, la dichiarazione precontrattuale è assimilabile alla fattispecie di cui all’art. 1324 c.c. in quanto ha valenza sostanziale di dichiarazione unilaterale prenegoziale immodificabile.
Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione su ogni foglio non è tanto funzionalmente collegato con la certezza della provenienza dell’offerta come ritiene una certa giurisprudenza (T.A.R. Molise, 22 gennaio 2004, n. 24), quanto piuttosto con la tutela della buona fede e dell’affidamento nella fase prenegoziale, in quanto costituisce l’indiretta dimostrazione della consapevolezza del concorrente sui singoli elementi che concorrono a formare la propria proposta contrattuale.
In sostanza l’onere della sottoscrizione completa dell’offerta è finalizzata ad escludere la invocabilità successiva di un errore-vizio della volontà del concorrente (cioè quello attinente al profilo interno della formazione della determinazione) e sia dell’errore ostativo (concernente invece il profilo esterno della possibile divergenza tra volontà e sua dichiarazione negoziale).
Emiliana Matrone
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III quater
Sentenza 27 marzo 2009, n. 3232
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FATTO
La ricorrente lamenta l’illegittimità del procedimento di gara per la fornitura di arredi per il padiglione “Cisalpino” e per il padiglione “Specialità” e l’aggiudicazione alla controinteressata associazione temporanea di imprese con capogruppo la C.L.A Hospital srl.
Il ricorso è affidato alla denuncia di sei motivi di gravame relativi:
1. alla violazione dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006: illegittimamente sarebbe stata ammessa l’ATI aggiudicataria, la cui documentazione sarebbe incompleta, dato che avrebbe allegato esclusivamente il verbale di sopralluogo della capogruppo e non quello della società Ferraro Arredamenti Tecnici, componente del citato raggruppamento, come sancito dall’articolo 4) del capitolato speciale d’appalto.
2. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento perché non sarebbero chiare le modalità con cui la società controinteressata avrebbe effettuato il predetto sopralluogo dato che la stazione appaltante avrebbe redatti due verbali sulla stessa circostanza.
3. Violazione del principio di buon andamento sotto due profili:
3.1. l’amministrazione appaltatrice avrebbe erroneamente denominato la capogruppo del raggruppamento aggiudicatario “C.L.A Hospital SPA” e non “C.L.A Hospital srl”. Da tale errore materiale deriverebbe illegittimità dell’aggiudicazione perché l’offerta della concorrente aggiudicataria sarebbe inesistente.
3.2. L’offerta economica della ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere sottoscritta congiuntamente sia dal presidente del consiglio di amministrazione e sia dall’amministratore delegato della medesima società, per cui l’offerta sarebbe inesistente in quanto sottoscritta da una persona in realtà sprovvista del potere di rappresentanza.
4. Col quarto motivo si deduce l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria che avrebbe invece dovuto essere esclusa, in quanto nella sua offerta tecnica non aveva legato le certificazioni relative alla cosiddetta “classe di reazione al fuoco” dei materiali componenti le poltrone “relax” e le poltrone “letto”.
5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione del bando di gara per la mancanza delle specifiche dichiarazioni bancarie richieste dal bando di gara delle componenti del raggruppamento vale a dire la Air Liquid e la Ferraro Arredamenti Tecnici.
6. Infine, con il sesto motivo, si lamenta la violazione del principio di imparzialità e la contraddittorietà manifesta della commissione giudicatrice che avrebbe errato nel non stigmatizzare le carenze rilevate nelle apparecchiature per il raffreddamento destinate ai locali adibiti a freddo meccanico ed alle camere fredde 1 e 2 offerte dalla Ati aggiudicataria. I due congelatori avrebbero avuto caratteristiche tecniche carenti rispetto a quelle richieste dal capitolato tecnico di gara.
Si è costituita in giudizio l’azienda ospedaliera depositando una prima memoria per la camera di consiglio con cui eccepisce l’infondatezza nel merito di tutti i motivi di ricorso e conclude per il rigetto.
Con una memoria di costituzione e con un contestuale ricorso incidentale l’ATI controinteressata:
– in linea preliminare ha eccepito irricevibilità del ricorso in quanto sarebbe diretto contro un atto meramente preparatorio;
– nel merito l’infondatezza del gravame sotto tutti profili dedotti;
– in via incidentale, lamenta poi, l’eventuale illegittimità del capitolato speciale di gara qualora dovesse essere interpretato nel senso che nella procedura concorsuale, il sopralluogo avrebbe dovuto essere condotto solo dalla società capogruppo e non anche da ciascuna delle mandanti.
Con secondo ricorso incidentale l’ATI controinteressata chiede l’annullamento dell’ammissione della Industrie G. Malvestio s.p.a. che avrebbe dovuto essere esclusa per un duplice ordine di ragioni relative al difetto di istruttoria ed alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 e della violazione della lex specialis perché il prodotto della ricorrente principale non sarebbe conforme a quanto richiesto nel capitolato strategico di gara.
Con ordinanza n. 1910/2008 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare in relazione alla prima facie ritenuta fondatezza del secondo ricorso incidentale.
Non essendo stata appellata, sulla base della predetta ordinanza, la commessa veniva integralmente eseguita dalla aggiudicataria nelle more del processo.
Con le rispettive memorie per la discussione le parti costituite hanno sottolineato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, il patrocinatore della ricorrente principale sottolineava le ragioni dell’asserita erroneità in punto di fatto dell’ordinanza cautelare.
La causa è stata ritualmente trattenuta per la decisione.
Il dispositivo della presente decisione, una volta sciolta la riserva sulla decisione, è stato ritualmente pubblicato ai sensi dell’art. 23-bis, comma VI, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000, n. 205.
DIRITTO
1. Per ragioni di economia processuale deve essere innanzitutto esaminato il ricorso incidentale che, tendendo a paralizzare l’azione principale, ha priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale in quanto incidenti sull’esistenza dell’interesse a ricorrere di quest’ultimo (cfr: Cons. Stato, Sezione V, n. 1695 del 25 marzo 2002).
Il gravame incidentale infatti è fondato sotto entrambi i capi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce che l’Ati Industrie Malvestio avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua offerta economica non era stata sottoscritta in ogni suo foglio, ma esclusivamente sulla prima e sull’ultima pagina. La sottoscrizione dell’offerta economica risponderebbe all’esigenza di rendere vincolanti in ogni sua parte la dichiarazione di volontà della parte offerente in ordine alla effettiva portata dell’impegno.
L’assunto merita piena adesione.
In una gara d’appalto, la dichiarazione precontrattuale è assimilabile alla fattispecie di cui all’art. 1324 c.c. in quanto ha valenza sostanziale di dichiarazione unilaterale prenegoziale immodificabile.
Pertanto l’obbligo di sottoscrizione su ogni foglio non è tanto funzionalmente collegato con la certezza della provenienza dell’offerta come ritiene una certa giurisprudenza (T.A.R. Molise, 22 gennaio 2004, n. 24), quanto piuttosto con la tutela della buona fede e dell’affidamento nella fase prenegoziale, in quanto costituisce l’indiretta dimostrazione della consapevolezza del concorrente sui singoli elementi che concorrono a formare la propria proposta contrattuale.
In sostanza l’onere della sottoscrizione completa dell’offerta è finalizzata ad escludere la invocabilità successiva di un errore-vizio della volontà del concorrente (cioè quello attinente al profilo interno della formazione della determinazione) e sia dell’errore ostativo (concernente invece il profilo esterno della possibile divergenza tra volontà e sua dichiarazione negoziale).
E ciò a maggior ragione nel caso in esame.
In una gara a prezzi unitari, come quella in esame, l’offerta tecnico-economica ha infatti un pregnante rilievo negoziale sia relativamente al tipo di apparecchiatura offerta che al relativo prezzo, in quanto integra il contenuto necessario della futura obbligazione contrattuale sotto il profilo quantitativo e qualitativo.
In punto di fatto deve rilevarsi che l’offerta economica dell’Ati Industrie Malvestito S.p.a. è stata redatta su ben n. 185 fogli, era stata sottoscritta dal rappresentante legale della società solo in calce all’ultimo foglio recante il totale dell’offerta.
Ma per un’offerta tecnica con un numero molto elevato di items, solo la firma sui singoli fogli poteva costituire la garanzia che l’offerente avesse un’analitica consapevolezza – o fosse comunque avvertito – del rilievo di tutti i contenuti del proprio impegno negoziale sotto il profilo tecnico e sotto quello economico.
Non a caso quindi, nel caso di specie, il bando non richiedeva come vorrebbe la Malvestio spa una firma in calce all’offerta ma “le firme sull’offerta e sulla relativa documentazione” – intendendo quindi con l’uso del plurale e con il riferimento alla documentazione – che dovesse essere sottoscritta l’intera offerta in tutte le sue parti.
Pertanto a tutto voler concedere l’Ati ricorrente avrebbe dovuto apporre per lo meno la sigla riconoscibile su ciascun foglio ai sensi dell’art. 51, 12° comma, della l. 16 febbraio 1913, n. 89, dato che l’impegno contrattuale deve essere espresso in forme tali da non consentire equivoci circa il suo contenuto, e che tale risultato può essere assicurato solo dalla sigla di ognuno dei fogli sui quali è esposta la relativa proposta (cfr. Tar Cagliari T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 9 maggio 2007 , n. 806; idem n. 237 del 17 febbraio 2006).
Il primo motivo è dunque fondato e, sotto tale profilo formale, deve essere pronunciato l’annullamento dell’ammissione della ricorrente alla gara de qua.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta che l’ATI ricorrente in via principale avrebbe dovuto essere esclusa per la non conformità della sua offerta al capitolato tecnico. Quest’ultimo relativamente (es. all’Item ATTLAB01) richiedeva congelatori meccanici a – 80 C “con la possibilità di integrare la macchina con un sistema di monitoraggio centralizzato, ed estendere il controllo via Esthernet per almeno 80″(cfr. pagina 24).
Il sistema di monitoraggio offerto dalla ricorrente principale sarebbe costituito da vari PC, una stampante e da due interfacce, “opzionali” per il collegamento con lo strumento da monitorare: si tratterebbe quindi di numero otto sistemi nominati “spy log wireless” con n. 8 separati a PC gestione invece di un server unico.
Il motivo va condiviso.
Come del resto, già sottolineato in sede cautelare, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente principale, è proprio l’offerta economica dell’ATI Malvestio spa ad indicare chiaramente che i congelatori offerti non si limitavano ad avere un microprocessore ed una scheda “esternet” per collegarsi ad un server unico al fine della gestione delle informazioni, come invece espressamente richiesto dal Capitolato Tecnico a tale proposito (cfr. pagg. 24-29 All. n. 3 al deposito del 25.2.2008 della C.L.A.), ma per ciascun congelatore “PLATINUM 500V” era previsto un sistema di monitoriaggio Spylog Wireless espandibile via Esternet “comprensivo di software multiutente, trasmettitore, box interfaccia, RS485 e personal computer con stampante”(cfr. pag. 179-181 dell’offerta Malvestito SPA. Doc. n. 19 del ricorrente incidentale; e pag. 180-181-183 del Doc. n. 20).
In sostanza l’offerta della ricorrente principale conteneva un quid pluris non richiesto dal Capitolato. Ciò, del resto, è indirettamente dimostrato anche dall’offerta economica della ricorrente, che per lo stesso item, era maggiore di quella della C.L.A. Hospital.
In tale direzione l’offerta tecnica dell’ATI Malvestio non era esattamente speculare al Capitolato Tecnico e quindi doveva essere esclusa.
Anche il secondo motivo è dunque fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento dell’ammissione della ricorrente principale alla gara de qua.
3. Il ricorso incidentale si appalesa, di conseguenza, fondato, e deve essere accolto.
In considerazione dell’avvenuta integrale esecuzione del contratto si deve peraltro ritenere che non residua alla ricorrente principale neppure l’interesse strumentale alla ripetizione del procedimento d’appalto, per cui può prescindersi dall’esame degli altri motivi di gravame.
In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse alla decisione ed in conseguenza deve essere respinta la connessa domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Quater:
1. accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto annulla l’ammissione alla gara dell’offerta della ricorrente;
2. dichiara inammissibile il ricorso principale;
3. respinge la domanda di risarcimento danni.
4. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.