La proposta contrattuale diincentivo all’esodo, comunicata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per essere produttiva di effetti deve essere accettata dal lavoratore.
La Cassazione, nella Sentenza 19/05/2008 n. 12631, conferma che tale accettazione deve essere resa nota al proponente nel termine previsto nella comunicazione datoriale, ai sensi dell’art. 1326, comma 2, c.c..
Emiliana Matrone