La Corte Costituzionale, con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, in quanto si pone in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza costituzionale elaborata a protezione dei disabili.
La Corte Costituzionale, inoltre, con la medesima pronuncia, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Esistono diverse forme di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.
Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.
Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno.
In particolare, l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 riconosce al disabile il diritto all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università.
La sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale ha ribadito, infatti, che la partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato».
Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale.
Tra le varie misure previste dal Legislatore per la fruizione di tale diritto viene in rilievo quella del personale docente specializzato.
Da tanto, dunque, risulta evidente l’illegittimità delle disposizioni censurate.