L’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE DEVE ESSERE CORRISPOSTA IN AGGIUNTA AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI
L’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) è un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un periodo pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto.
Tale incremento dopo i primi tre mesi è pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi inclusa l’ex indennità di contingenza e, dopo sei mesi, al 50% del tasso di inflazione programmato.
In Campania i lavoratori della scuola interessati a presentare ricorso per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, cioè di quella somma che dovrebbe ovviare provvisoriamente al mancato rinnovo del contratto scuola (scaduto il 31.12.2005), hanno conferito mandato allo Studio Legale Avv. Emiliana Matrone del foro di Nocera Inferiore (SA) affinchè li assista e li difenda nella descritta vertenza.
I ricorsi di cui sopra sono meritevoli di accoglimento per diversi ordini di ragione:
1) In data 22.11.2005 il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice Dr. Gennaro Jacone, ha pronunciato la sentenza con la quale si condanna il Sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino a corrispondere ai ricorrenti l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL enti locali 1994-1997.
2) Con tale sentenza, in particolare, è stato osservato che ” il riconoscimento e la corresponsione di aumenti retributivi tabellari per tutto l’anno 1998″ (cioè degli arretrati) “non esclude il diritto alla percezione della indennità di vacanza contrattuale, la cui funzione è quella, da una parte, di sostenere il reddito anche dei pubblici dipendenti durante il periodo necessario per concludere il nuovo contratto collettivo di settore, e dall’altra parte, di compulsare le parti collettive a concludere nel più breve tempo possibile il nuovo accordo. Il riconoscimento retroattivo di aumenti retributivi non fa venir meno le funzioni che medio tempore tale indennità ha esplicato”.
3) Nello stesso periodo sono state emesse dal Tribunale di Napoli altre due sentenze favorevoli che vanno ad aggiungersi a quella del Tribunale di Livorno del 29.06.2005 n. 504, che conferma la condanna del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca c/o Provveditorato agli studi di Livorno) “al pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale dal 1°.04.02 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza nonché dal 1°.07.02 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, oltre interessi legali sulla somma non corrisposta dalle singole scadenze al saldo”.
4) Argomentando parimenti, il Tribunale di Pisa ha condannato Poste Italiana Spa al pagamento dell’indennità di vacanza a favore di tutti i ricorrenti. In particolare il Giudice di Pisa ha precisato che “ i contratti si devono rinnovare alla scadenza ed il ritardo nel rinnovo non deve recare pregiudizio alla parte debole del rapporto. Salvo il comporto di tre mesi, ritenuto compatibile con un margine ragionevole entro il quale far operare i complessi meccanismi di rinnovo, le mensilità intercorrenti fra la scadenza del contratto e la nuova retribuzione devono essere integrate dalla indennità di vacanza contrattuale”. Altresì, l’On.le Giugicande ha aggiunto che “l’accordo interfederale non solo detta un principio, bensì conferisce a detto principio un contenuto concreto specificando la fattispecie costitutiva e regolando dettagliatamente le decorrenze ed il quantum”.
5) Altra sentenza positiva è stata emessa di recente dal Giudice del lavoro di Monza, dr. Gasparini, che ha respinto l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato confermando i precedenti decreti ingiuntivi che prevedevano il pagamento ai ricorrenti dell’indennità di vacanza contrattuale (pari ad € 722,54 per ciascun ricorrente) per il mancato rinnovo alle relative scadenze del CCNL Scuola per i periodi 1998/2001 e 2002/2003.
Questa sentenza è molto importante perché ribadisce che l’IVC deve essere pagata in aggiunta agli arretrati.
Il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale è stato, al contrario, inaspettatamente negato dalla Corte di Appello di Firenze che, nella sentenza del 20.2.07 n. 211, ribaltando completamente la sentenza di Livorno del 29.06.2005, ha accolto l’appello del MIUR, condannando gli appellanti anche alle spese procedurali di secondo grado.
Tuttavia, la sentenza risulta inaccettabile per le seguenti motivazioni:
NEL METODO
a) Non è stato rispettato l’iter procedurale: infatti, non una delle motivazioni citate nella sentenza è stata presentata dal MIUR durante l’udienza di primo grado, per cui la Corte ha accolto motivazioni tardive e non accettabili.
b) La Corte non tiene minimamente conto che al momento in cui furono depositati i ricorsi (30/5/03 e 2/7/03) si era in regime di vacanza contrattuale poiché il contratto di lavoro non era ancora stato rinnovato (è andato in vigore il 24/7/2003) e che pertanto doveva essere corrisposta l’IVC in base all’art. 1 del CCNL, ma, addirittura, decide alla luce di fatti emersi successivamente e non scontati (il pagamento degli arretrati).
NEL MERITO
Anche se le motivazioni addotte dalla Corte fossero ammissibili (e non lo sono), l’interpretazione dell’IVC come anticipo sugli arretrati è da rigettare come pura congettura non supportata da alcun reale riscontro. Il fatto che negli accordi del luglio 93 essa venga definita “elemento provvisorio della retribuzione” non depone a favore della Corte, ma appare un elemento neutro; mentre il fatto che venga chiamata “indennità” e non “anticipo sugli arretrati” depone chiaramente a favore della tesi della cumulabilità sostenuta dai ricorrenti. Infatti, il termine “indennità” nei contratti di lavoro viene associato a voci o mansioni retribuite con proprie modalità di calcolo che vanno a sommarsi al resto del salario tabellare (ad es. indennità di funzione, indennità di contingenza, etc.).
La Corte porta poi a sostegno definitivo della propria tesi il fatto che l’IVC “cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo”. Nell’art. 1 comma 3 del CCNL sottoscritto in data 24/7/2003 si scopre, però, che “gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione”, cioè dal 24/7/2003 e non prima.
Il fatto, poi, che la parte economica abbia validità retroattiva (gli arretrati dal 1/1/2002) non depone a favore della non cumulabilità dell’IVC, ma risulta anch’esso un elemento neutro.