NATURA DELLA PRESTAZIONE
Economica: indennizzo per mancata retribuzione.
L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF.
La trattenuta viene effettuata dall’INAIL, che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
• Causa lavorativa dell’infortunio o della malattia.
• Inabilità che comporta l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
DECORRENZA
Dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale.
DURATA
• Tutto il periodo della inabilità temporanea assoluta al lavoro, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
• I LAVORATORI AFFETTI DA SILICOSI O ASBESTOSI percepiscono un assegno giornaliero pari all’indennità temporanea assoluta nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure.
CALCOLO DELL’INDENNITÀ
• 60% della retribuzione media giornaliera FINO al 90° giorno.
• 75% della retribuzione media giornaliera DAL 91° giorno fino alla guarigione clinica.
• La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
• Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale.
Il Datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
COME SI OTTIENE L’INDENNITÀ
A seguito di presentazione del certificato medico, l’INAIL corrisponde direttamente l’indennità, a titolo di saldo o di acconto, entro 20 giorni dalla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale.
RIDUZIONE
L’INAIL può ridurre di un terzo l’importo della indennità ai lavoratori senza familiari a carico, per i periodi di ricoveri in istituti di cura.
Per particolari ragioni di natura economica, l’assicurato può richiedere all’INAIL di non applicare la riduzione.