Secondo il meccanismo noto come “indennizzo diretto”, in caso di sinistro stradale il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento danni non più all’assicurazione di controparte, bensì alla propria assicurazione.
Per comprendere bene la portata della novella, è bene partire dalla lettura degli art. 149 e 150 del codice delle assicurazioni:
Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita’ civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e’ imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo’ proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Da tanto, si evince che l’azione diretta opera solo nel caso di sinistri che coinvolgano il numero di due veicoli (pertanto, va escluso l’indennizzo diretto in caso di sinistri tra tre o più veicoli).
Secondo la lettera della norma, tali veicoli devono essere “a motore”; dunque, la disciplina in esame non riguarda l’investimento di un pedone o lo scontro tra un autovettura e una bicicletta.
Ovviamente, entrambi i veicoli devono essere identificati ed assicurati.
Quanto alla tipologia dei danni, la disposizione fa riferimento ai danni ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente nonché ai danni alla persona del conducente non responsabile, però nei limiti di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni.
Risultano, invece, espressamente esclusi i danni subiti dal terzo trasportato ed i danni conseguenti a sinistri con veicoli immatricolati all’estero.
Al fine di dare concreta attuazione al sistema dell’indennizzo diretto, l’art. 150 del codice delle assicurazioni evoca l’emanazione di un apposito regolamento approvato con D.P.R.:
Art. 150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese.
Solo di recente, dopo vari schemi di D.P.R. non andati a buon per pareri negativi del Consiglio di Stato, è stato pubblicato in data 18 luglio 2006, il D.P.R. 254, contenente la disciplina delle modalità di attuazione del sistema del risarcimento diretto. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed si estende ai sinistri, come innanzi precisato, verificatesi a partire dal 1° febbraio 2007.