Ai sensi dell’art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) per industrie insalubri si intendono “le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti”.
Tali industrie sono divise in due classi:
1.la prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
2.la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Il Legislatore sancisce che una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il richiamato R.d. all’art. 217 dispone, altresì, che quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
La competenza a classificare le industrie insalubri spetta per legge alla Giunta Comunale.
Al riguardo, gli art. 102 e seguenti del R.d. 3 febbraio 1901 n. 45 dettano la seguente disciplina:
a) In base all’elenco compilato dal Consiglio superiore di sanità, giusta l’art.38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell’ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l’eccezione fatta dall’art.38 della legge primo capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato (art. 102).
b) L’accertamento, fatto dalla giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev’essere per mano del messo comunale notificata al proprietario. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al prefetto, il quale deciderà, sentito il Consiglio sanitario provinciale (art. 103).
c) Spetta alla giunta comunale, su conforme parere dell’ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell’abitato un’industria o manifattura inscritta alla prima classe, quando l’ufficiale stesso abbia accertato che, per l’introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l’esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato (art. 104) .
d) Ricevuto l’avviso dell’apertura d’una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il prefetto parteciperà tale avviso alla giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La giunta, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell’art.38 della legge (art. 105).
Emiliana Matrone