Il Tribunale Penale di Nola, nella sentenza del 18.02.2008, ha sancito che l’inosservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli minori in presenza dello stato di bisogno integra il reato di cui all’art. 570 c.p. e non anche quello di cui all’art. 388 c.p., che attiene alla mancata esecuzione del provvedimento del giudice relativo all’affido dei figli ovvero ad altri aspetti diversi dal rapporto economico. Emiliana Matrone
Tribunale Penale di Nola, Giudice Monocratico, Dr.ssa Diana Bottillo, sentenza del 18.02.2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione emesso in data 17/11/2006, Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere del reato in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in presenza dell’imputato, si costituiva la parte civile per l’azione risarcitoria. Verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l’ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Veniva quindi esaminata quale testimone la persona offesa Caia ed acquisita la prova documentale prodotta dal Pubblico Ministero e dalla difesa. Su consenso delle parti, si dava lettura del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da il 13/03/2006 da Sempronia revocandosi l’ordinanza di ammissione della testimonianza. L’imputato rendeva infine dichiarazioni in sede di esame.
Terminata l’istruttoria e data lettura degli atti acquisiti al fascicolo, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.
La parte civile rinunciava alla richiesta di risarcimento del danno ed al deposito della nota e conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il Giudice dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l’imputato va prosciolto dai reati allo stesso ascritti.
Ed invero, le fonti di prova sono costituite dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla deposizione della persona offesa Caia che può essere così brevemente sintetizzata.
In data 30/03/2004 il Tribunale di Napoli autorizzava i coniugi Tizio e Caia a vivere separati disponendo l’affidamento dei figli minori nati in costanza di matrimonio alla madre ed il versamento mensile della somma di Euro 400.000 da parte del Tizio a titolo di mantenimento (cfr.in atti il verbale di comparizione). Il Tizio aveva sempre provveduto al mantenimento della famiglia con i proventi dell’officina che gestiva con il fratello e ciò sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione di fatto effettuando dei versamenti con vaglia on-line. La teste dichiarava di aver presentato una denuncia nei confronti del coniuge separato il quale non effettuò il versamento della somma stabilita dal Tribunale ovverò versò somme insufficienti relativamente ai mesi di maggio-giugno-luglio 2004. Precisava la teste che, dopo il mese di luglio 2004, rinunciò all’affidamento dei minori con il consenso del coniuge dal momento che non era in grado di provvedere al loro mantenimento, non svolgendo alcuna attività lavorativa ed affidandosi economicamente alla propria famiglia di origine. I bambini iniziarono quindi a coabitare dall’estate 2004 con il padre il quale, da allora, provvede integralmente al loro mantenimento ed alle loro esigenze. L’affido al Tizio è stato poi stabilito ufficialmente dal Tribunale con provvedimento del 21/12/2004 (in atti). Dichiarava la teste che, anche se la figlia minore manifestava il desiderio di coabitare con lei e non con il padre, non avendo possibilità economiche, preferì lasciarla al padre.
Relativamente al mancato versamento dell’assegno mensile, la difesa documentava nel corso del dibattimento l’avvenuta corresponsione da parte del Tizio alla Caia delle somme stabilite dal Tribunale per le mensilità oggetto della contestazione accusatoria (in atti i vaglia postali relativi ai mesi di maggio-giugno-luglio 2004). Inoltre, documentava l’avvenuta corresponsione della medesima somma anche per i mesi di marzo ed aprile 2004, quest’ultima somma consegnata a mano (in atti la scrittura privata tra le parti), nonchè la revoca dell’atto di precetto proveniente dal legale della Caia a seguito della avvenuta corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti.
Alla luce di tale documentazione riconosciuta dalla teste Caia, la stessa rettificava la deposizione precisando di ricordare che i versamenti relativi ai mesi di maggio-giugno-luglio 2004 effettuati a mezzo vaglia postali, a causa di un disguido delle Poste, le arrivarono in ritardo e certamente dopo la presentazione della querela e dell’ingiunzione di pagamento. Confermava quindi di aver ricevuto integralmente le somme di cui alla odierna contestazione e di mantenere con il Tizio, il quale provvede ad ogni esigenza dei figli, un rapporto del tutto cordiale e civile nell’interesse dei minori.
In sede di esame, l’imputato confermava le circostanze riferite dalla Caia in merito all’affido ed al mantenimento dei minori, affermando di aver sempre provveduto alle esigenze dei propri figli con lui conviventi.
Alla luce di tali risultanze processuali, non può ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato per l’ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato di cui all’art. 570 c.p., nella fattispecie più grave ed autonoma di cui al comma secondo (Cass.pen.sez.VI°, 5/01/1998 nr.14 imp. Coviello), ha natura permanente e sanziona la condotta del soggetto che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. Il reato, che ben può sussistere anche nelle ipotesi di omissione o autoriduzione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, richiede in ogni caso, quali elementi per la sua configurabilità, la disponibilità di risorse da parte dell’obbligato e lo stato di bisogno effettivo del soggetto passivo. Pertanto, premesso che va tenuto distinto l’assegno stabilito dal giudice civile dal concetto -più limitato- di mezzi di sussistenza richiamato dalla norma penale i quali sono del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile ed attengono ai mezzi economici minimi necessari per soddisfare le esigenze elementari di vita, la violazione del provvedimento giudiziale con cui è stato fissato l’obbligo del versamento della somma in favore dei figli minori e del coniuge non necessariamente è sufficiente ad integrare di per sè il reato, potendo costituire solo un punto di partenza per l’accertamento della responsabilità dal momento che la previsione giudiziale del versamento dell’assegno dimostra in re ipsa la verosimile sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari.
Il reato, pur avendo dunque come presupposto l’esistenza di un’obbligazione alimentare, non ha carattere meramente sanzionatorio dell’inadempimento del provvedimento del giudice civile il quale, infatti, non fa stato nel giudizio penale nè quanto allo stato di bisogno del destinatario nè quanto alle capacità economiche dell’obbligato, circostanze queste che devono essere verificate in concreto. Ne discende quindi che il giudice del merito è tenuto ad accertare con indagine rigorosa, se, per effetto della condotta omissiva ovvero del versamento di somme irrisorie rispetto a quelle prefissate nel provvedimento, siano mancati ai beneficiari i mezzi di sostentamento nel senso che non risultano soddisfatte da parte dell’obbligato le più elementari e primarie necessità familiari, sempre che ne abbia la capacità economica e sussista lo stato di bisogno dei destinatari (fra le altre cfr. Cass.pen.sez.VI° 4/06/1996 nr.5523; Cass.pen.sez.VI° 9/07/1997 nr.6679; Cass.pen.sez.VI° 18/09/1997 nr.8419; Cass.pen.sez.VI° 19/03/1998 nr.3450; Cass.pen.sez.VI° 28/01/1999 nr.1172; Cass.pen.sez.VI° 11/07/2001 nr.27851; Cass.pen.sez.VI°6/5/2003 nr.26715). Pertanto, il versamento di una somma inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile per il mantenimento non è sufficiente ad integrare il reato de quo. Diversamente, laddove non venisse corrisposta alcuna somma ovvero venissero corrisposte somme irrisorie, si configura la violazione degli obblighi di assistenza familiare sanzionati dall’art.570 c.p. giacchè l’obbligato non sovviene alle più elementari esigenze di vita degli aventi diritto (Cass.pen.sez.VI° 20/09/1989 nr.12670).
Quanto alla capacità economica dell’obbligato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato può non sussistere solo quando le difficoltà economiche dell’obbligato si siano tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica tale da renderlo totalmente incapace a provvedere, con la conseguenza che lo stato di disoccupazione non è di per sè automaticamente idoneo ad escludere il reato, gravando in ogni caso sull’obbligato l’onere probatorio di allegazione di elementi convincenti in tal senso (cfr.Cass.pen.sez.VI° 2/02/2000 nr.1283).
Inoltre, l’incapacità economica del soggetto obbligato e l’impossibilità assoluta di adempiere assumono rilevanza laddove non siano state volontariamente determinate da condotta colpevole dello stesso ma derivino da fattori esterni che rendono inevitabile l’inadempimento in forza del principio ad impossibilia nemo tenetur (cfr.Cass.pen.sez.VI° 20/11/1997 nr.10539).
Nè, infine, deve ritenersi escluso l’obbligo di mantenimento e dunque il reato per il solo fatto che alle necessità del beneficiario vi provvedano eventualmente altri prossimi congiunti ovvero terze persone (cfr.Cass. pen.sez.VI° 17/09/1990 nr.12400).
Quanto al profilo psicologico del delitto, esso richiede il mero dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità genitoriale e nella consapevolezza del fabbisogno in cui versa il soggetto passivo, senza che sia necessario il fine specifico di far mancare intenzionalmente i mezzi di sussistenza (Cass.pen.sez.VI° 13/0171994 nr.185).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, ritiene il Giudicante che deve escludersi la sussistenza del reato nella sua materialità.
Invero, la fonte di prova primaria su cui si basa il processo costituita dalla testimonianza della persona offesa, intrinsecamente portatrice di un interesse contrastante con quello dell’imputato, non è in grado di suffragare l’ipotesi accusatoria. Infatti, la teste Caia ha dichiarato di aver ottenuto il versamento delle somme mensili a titolo di mantenimento dovute dal coniuge separato relative ai mesi di maggio-giugno-luglio 2004, periodi oggetto della contestazione formulata dal Pubblico Ministero. Confermava altresì che il coniuge, a far data dal luglio 2004, provvede all’integrale mantenimento dei minori allo stesso affidati dal Tribunale e tale condotta ha serbato anche in costanza di matrimonio nonchè a partire dalla separazione di fatto. Tali dichiarazioni risultano pienamente corroborate dalla prova documentale fornita dalla difesa che riscontra l’avvenuto versamento da parte del Tizio delle mensilità oggetto delle querela (in atti i vaglia postale spediti alla Caia per i mesi di maggio-giugno e luglio 2004). D’altro canto, la revoca dell’atto di precetto e le missive inviate dai legali nella causa civile (in atti) confermano il dato storico dell’adempimento da parte del Tizio delle sue obbligazioni civilistiche ed il venir meno dell’interesse all’azione giudiziaria. Infine, la rinuncia della parte civile al deposito delle conclusioni dimostra definitivamente la rinuncia alla pretesa risarcitoria ed all’azione civile ad ulteriore conferma della condotta assolutamente adempiente del Tizio e della insussistenza del reato nella sua materialità.
Relativamente al reato di cui all’art.388 c.p., va pronunciata analoga sentenza assolutoria.
Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’inosservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli minori integra eventualmente il delitto di cui all’art.570 comma 2° c.p. in presenza dello stato di bisogno e laddove l’inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario, mentre non si configura il delitto di cui all’art.388 comma 2° c.p. in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del Giudice in materia di affidamento dei minori o di persone incapaci, attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione (cfr.Cass.pen.sez.VI° 5/09/2000 nr.9414 Portera).
Tanto premesso, nel caso di specie la contestazione accusatoria attiene al mancato versamento dei mezzi di sussistenza e non anche alla elusione del provvedimento di separazione del Tribunale relativo all’affido ovvero ad altri aspetti diversi dal rapporto economico da cui la non configurabilità della fattispecie di cui all’art.388 comma 2° c.p.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l’imputato va quindi prosciolto con la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato dai reati ascrittigli in rubrica perchè il fatto non sussiste.
Nola, 18.02.2008
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info