Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8539/07, ha riconosciuto ai docenti che abbiano prestato servizio di ruolo all’estero il diritto ad una supervalutazione del medesimo sia ai fini economici che di carriera.
Nel caso di specie, i Giudici Amministrativi, pronunciandosi sul ricorso di un insegnante contro il MIUR e il CSA di Pescara, che avevano disconosciuto il beneficio, hanno stabilito, contrariamente all’avviso dell’amministrazione, che la maggiorazione per il servizio prestato all’estero riguarda non solo il trattamento economico, ma è utile anche ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio maturata. L’amministrazione scolastica è perciò obbligata ad applicare le maggiorazioni previste nel calcolo delle due voci.
Il ragionamento dei giudici discende dalla considerazione che la supervalutazione disposta dall’art. 21 del T.U. 12 febbraio 1940 n. 740 non rappresenta una semplice anticipazione degli scatti convenzionali, ma comporta aumenti stipendiali che non sono riassorbiti quando l’insegnante per progressione di carriera passa ad una classe stipendiale successiva. Essendo essa un’attribuzione ope legis va computata d’ufficio ai fini retributivi, del calcolo dell’anzianità di servizio e dell’indennità di funzione che è divenuta parte integrante della retribuzione.
Si tratta, cioè, di benefici stabili riconosciuti dal legislatore a causa dei maggiori disagi sia fisici che psichici che il servizio all’estero comporta e che non possono essere eliminati da un provvedimento dell’amministrazione.
L.Massimo