Costituisce insidia e trabocchetto la presenza di una buca su fondo stradale piena d’acqua piovana, non segnalata.
Così ha stabilito il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza del 13.03.2007, con la quale l’ente proprietario della strada è stato condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo incappato in siffatta buca.
Inoltre, l’On.le Giudicante, nella medesima sentenza, ha pèrecisatro che chiunque eccepisce il difetto di legittimazione passiva è tenuto a dimostrare la sussistenza della contestazione e ciò anche alla stregua dell’imprescindibile principio “affirmandi incubit probatio”. Emiliana Matrone
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4637/06 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 7.3.2007, vertente:
T R A
DI TIZX Tizio, nato a Marcianise (CE) il …., elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via … , presso lo studio degli Avv.ti …. e … che lo rappresentano e difendono per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-
E
COMUNE DI XXXX , in persona del Sindaco p. t., elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla via … , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e delibera G.M. n. 60 del 4.4.2006; -convenuto-
NONCHE’
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. … dell’Avvocatura Provinciale per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e disposizione del Direttore Generale n. … del ….2006, e con esso elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste, pal. Provincia; -chiamata in causa-
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Conclusioni: come da verbale di causa e comparse conclusionali.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Di Tizx Tizio , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva il Comune di Xxxx, in persona del Sindaco p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir: Dichiarare unico responsabile del sinistro de quo il Comune di Xxxx e, per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni riportati dall’autovettura VW Passat, tg. ……….., nella misura di € 2.491,00 o in quella maggiore o minore somma quantificata in corso di causa, comunque nei limiti della competenza per valore dell’A.G. adita, per € 2.500,00, con il favore degli interessi, nonché spese e competenze di giudizio, da attribuirsi.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) il 27.1.2006, alle ore 19,00 circa, l’attore percorreva alla guida della propria auto, VW Passat tg. ……….., la via Ffffff in Xxxx (CE), proveniente dalla Via Appia, allorquando, giunto all’altezza del sovrappasso ferroviario, con direzione Zzzz , finiva con le ruote anteriore e posteriore destra in una profonda buca presente sul manto stradale, non visibile in quanto ricolma d’acqua per le incessanti piogge; 2) l’autovettura riportava ingenti danni ad entrambi i pneumatici lato destro, nonché danni meccanici per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di € 2.491,00, come da fattura della Ditta Pxx G. e preventivo dell’officina meccanica Mevxx di Marcianise; 3) L’istante allertava la Polizia Municipale di Xxxx che interveniva verbalizzando l’accaduto; 4) la situazione verificatasi presenta le caratteristiche dell’insidia trabocchetto; 5) con nota racc. a/r, veniva chiesto, senza esito, il risarcimento dei danni al Comune di Xxxx.
Si costituiva il convenuto Comune di Xxxx, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del comparente Comune e di conseguenza estrometterlo dal giudizio; in limine litis dichiarare la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 c.p.c. n. 4, nonché carenza di legittimazione passiva; nel merito, rigettare la domanda attrice e di conseguenza condannare l’attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari, in favore del Comune di Xxxx.
Su richiesta di parte attrice, il G.I. autorizzava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Caserta, fissando la nuova udienza di comparizione.
Si costituiva, quindi, la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attorea e chiedeva: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente Provincia di Caserta e, per l’effetto, disporne l’estromissione dal giudizio; b) respingere la domanda proposta perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, anche forfetarie, e competenze di lite.
In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, il decidente non può esimersi dal constatare che le posizioni assunte, sia dal convenuto Comune di Xxxx che dalla chiamata in causa Provincia di Caserta, secondo le quali, entrambi i citati soggetti sarebbero carenti di legittimazione passiva, rispetto dalla domanda attrice, fino a chiedere – sempre entrambi – l’estromissione dal giudizio, sono paradossali ed assurde, oltre che inopinate.
Si badi che, nel caso di specie, si è in presenza di un sinistro occorso in tenimento del Comune di Xxxx, nel quale l’attore espone di aver subito danni al proprio autoveicolo poiché finito, con le due ruote di destra, anteriore e posteriore, in una buca situata sulla carreggiata, non visibile perché colma d’acqua piovana, né segnalata.
Ed allora, deve ritenersi ampiamente legittima l’originaria azione, proposta dall’attore contro il Comune di Xxxx poiché, come si diceva sopra, la strada teatro dell’evento dannoso de quo è situata in tale Comune.
Per quanto può valere, si consideri che la Provincia di Caserta, oltre che chiedere l’estromissione dal giudizio, ha anche addirittura chiesto la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità della domanda attrice, oltre il rigetto perché infondata.
A tutto ciò aggiungasi che entrambe le due Amministrazioni (comunale e provinciale) non hanno offerto alcun dato probatorio inconfutabile sulla dedotta carenza di legittimazione passiva delle stesse.
In tale prospettiva, poiché è impensabile che la domanda risarcitoria proposta dall’attore venga caducata per effetto dell’eccepita carenza di legittimazione passiva di entrambi i due Enti citati, il decidente è del parere che, in generale, chiunque eccepisce il difetto di legittimazione passiva è tenuto a dimostrare la sussistenza della contestazione e ciò anche alla stregua dell’imprescindibile principio: “affirmandi incubit probatio”.
E poiché il sinistro di che trattasi è occorso in tenimento del Comune di Xxxx, non può che ritenersi legittimato passivamente tale Comune, fermo restando che, ove tale legittimazione spetti alla Provincia di Caserta, il Comune di Xxxx, potrà agire, con separato giudizio, in ripetizione nei confronti della Provincia di Caserta.
In ordine al petitum alla causa petendi, deve ricordarsi che, con riferimento alle strade (e/o superfici) pubbliche, ricorre una situazione d’insidia allorquando esistono delle buche (o altri ostacoli) le quali possono costituire, da un lato, la sussistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e, dall’altro, l’elemento soggettivo della non prevedibilità.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell’Ente cui spetta la manutenzione e gestione delle strade in tutti i casi nei quali è ravvisata la mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio, nel rispetto del fondamentale principio del neminem laedere.
Pertanto, ove ci sia violazione delle dette regole con pregiudizio per il privato, vertendosi in materia di fatti illeciti, lesivi di diritti soggettivi, deve riconoscersi al medesimo la facoltà dell’azione risarcitoria.
Inoltre, al danno per cui è causa può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità del fatto illecito (art. 2043 c. c.).
Assume, pertanto, particolare rilievo la circostanza che l’onere della prova grava sull’attore il quale è tenuto a provare la condotta dell’Ente convenuto, sia in ordine alla produzione del danno che al comportamento colposo in termini di responsabilità.
Nel merito, dunque, l’istante ha sufficientemente provato, attraverso la deposizione dei testi escussi, Tizio E. , sorella dell’attore, non convivente, e Tizio M., padre dell’attore, non convivente, pensionato, le circostanze di tempo e luogo, nonché la dinamica dell’incidente descritto nell’atto introduttivo, in particolare il fatto che l’autoveicolo attoreo, VW Passat, finiva in una buca situata sulla sede stradale, in via Ffffff, in Xxxx, direzione Zzzz riportando danni alle ruote anteriore e posteriore destre e che la buca non era visibile perché completamente colma d’acqua piovana e non segnalata.
Le deposizioni rese dall’Ing. Caio, dirigente Lavori Pubblici del Comune di Xxxx e dal sig. Mevio della Polizia Municipale di Xxxx, non sono conferenti ai fini della decisione del presente giudizio.
Rileva, invece, la nota di servizio del 27.1.2006, con la quale la Polizia Municipale di Xxxx, a firma del S.Ten. Sempronio, afferma che l’attore, alla guida della propria auto, VW Passat, nel percorrere il sovrappasso ferroviario di via Ffffff, con direzione via Appia/Zzzz, nel transitare sul ponte incappava in una vistosa buca, non segnalata e piena d’acqua a causa delle piogge in atto, procurandosi danni alle due ruote lato dx dell’autovettura.
Sicché, in ordine all’an debeatur va, dunque, dichiarato che il sinistro de quo vertitur è avvenuto per responsabilità esclusiva del Comune di Xxxx.
In ordine al “quantum debeatur”, è convinzione del decidente che sul danneggiato incombe l’onere di provare l’effettiva entità del danno, né può ritenersi concretamente assolta tale formalità con la semplice esibizione di un preventivo delle spese di riparazione, nel caso di specie redatto dall’officina meccanica Lxx da Marcianise, per complessivi € 2.071,00, assolutamente esorbitante e compiacente, oltre la fattura n. 22 del 31.1.2006, emessa dalla ditta F. Pxx, di € 420,00, concernente la sostituzione dei pneumatici e dei cerchi.
Per tali ragioni, tenendo a base solo alcune indicazioni riportate sul citato documento (preventivo), tenuto conto della dinamica dell’incidente ed, in particolare, della circostanza che si trattava di una buca presente sulla sede stradale, attesa la vetustà dell’auto attorea (immatricolata nel gennaio 1999), del suo valore commerciale antesinistro ed anche per la comune esperienza, il decidente ritiene equa la quantificazione dei danni di che trattasi in complessivi € 1.420,00, considerando ampiamente congrua tale somma per i materiali e per la manodopera.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che: “Il Giudice può procedere alla liquidazione dei danni in via equitativa anche nell’ipotesi che, pur essendosi svolta una attività processuale della parte volta a fornire elementi al riguardo, egli, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non li abbia riconosciuti di sicura efficacia.” (cfr. Cass. 24.3.1991 n. 2934).
Consegue che il convenuto Comune di Xxxx, in persona del Sindaco p. t., va condannato al pagamento, in favore dell’attore, della somma complessiva di € 1.420,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio , contro il Comune di Xxxx, in persona del Sindaco p. t., nonché contro la Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., chiamata in causa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara che l’incidente occorso in data 27.1.2006, in Xxxx (CE), sul sovrappasso ferroviario di via Ffffff, nel quale l’autovettura VW Passat, tg. ……….. , di proprietà dell’attore, ha riportato danni, è avvenuto per responsabilità esclusiva del Comune di Xxxx;
2) Condanna il medesimo Comune di Xxxx, in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 1.420,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € 770,00, di cui € 245,00 per diritti, € 320,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori costituiti per l’attore.
3) Dichiara le restanti spese di lite interamente compensate tra le parti.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 13 Marzo 2007
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.