La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2010 n. 12964, ha precisato che, in caso di fallimento dell’azienda, il lavoratore, qualora il datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione (o vi abbia provveduto in ritardo) ovvero non abbia effettuato i versamenti contributivi o, comunque, abbia operato ritenute non dovute, può chiedere direttamente – in via prudenziale o in caso di inerzia dell’INPS nell’esercizio dell’azione ex artt. 93 e 101 della legge fall. – l’ammissione al passivo, oltre che di quanto a lui spettante a titolo di retribuzione, anche della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali posti a carico del medesimo, rispondendo tale soluzione al principio dell’integrità della retribuzione, che, altrimenti, resterebbe frustata senza giustificazione causale alcuna, dovendosi escludere che il curatore, ove l’INPS non si sia insinuato al passivo, possa trattenere dette somme mediante accantonamenti in prevenzione, neppure previsti dalla normativa vigente.
Ne consegue che, qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte dell’INPS, il curatore – su cui incombe l’onere di coordinare le richieste avanzate dall’Istituto previdenziale con quelle del lavoratore – non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito.