Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio 2009 del decreto legge 1° luglio 2009 numero n. 78, con l’articolo 20 sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Con l’articolo 20 del D.L. n. 78, il legislatore oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, ha introdotto, con il comma 5 del citato articolo 20, rilevanti modifiche al comma 6° dell’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, che sono immediatamente operative.
In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l’INPS è l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.
Ecco i chiarimenti forniti dall’Inps, in proposito, con la circolare n. 93 del 20/07/2009.
Emiliana Matrone
Circolare n. 93 del 20/07/2009
OGGETTO:
Controversie in materia di invalidità civile – articolo 20 del decreto
legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 1 luglio 2009.
SOMMARIO:
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio
2009 del decreto legge 1° luglio 2009 numero n. 78, con l’articolo 20
sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione
delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Sono state inoltre introdotte importanti innovazioni, che hanno
immediati effetti sull’operatività dell’azione amministrativa e gestionale
dell’Istituto per gli aspetti legati a procedimenti giurisdizionali, nonché
alla presenza dei medici legali dell’Istituto Nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative
per l’applicazione della norma in oggetto.
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il
decreto legge 1° luglio 2009 numero 78 avente ad oggetto “provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali“.
Tra le disposizioni che interessano l’Istituto particolare interesse assume
l’articolo 20 per la portata innovativa delle norme che introduce in materia di
invalidità civile, attesa la centralità che questa attività ha nel contesto
dell’azione operativa dell’Istituto sotto l’aspetto amministrativo, per gli aspetti
di riferimento dell’area medico legale e per tutte le problematiche connesse al
contenzioso.
Infatti, con l’articolo 20 del D.L. n. 78, il legislatore oltre alle misure di
innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento
dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità
che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, ha introdotto,
con il comma 5 del citato articolo 20, rilevanti modifiche al comma 6° dell’art.
10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2
dicembre 2005 numero 248, che sono immediatamente operative.
In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli
atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi
debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La norma, così come novellata, risulta la seguente: “A decorrere dalla data di
effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi
dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni
provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le
sedi provinciali dell’INPS. Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma
l’INPS, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso
direttamente dai propri dipendenti”.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l’Istituto è l’unico legittimato
passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.
Inoltre, il citato articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203,
convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, viene integrato con un
ulteriore norma che ha effetti immediati sull’azione operative dell’Istituto, e
precisamente con il comma 6 bis che dispone: “Nei procedimenti giurisdizionali
civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico
legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente
nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al
direttore delle sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente
competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di
procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali,
di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS”.
Appare evidente come la portata del comma 5 dell’articolo 20 del Decreto
Legge 1° luglio 2009 numero 78, proceda nell’azione volta ad individuare
nell’Istituto il centro di responsabilità per la gestione coordinata delle attività e
delle informazioni gestionali ed economiche connesse al processo di
riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo,
handicap e disabilità.
Tale percorso, avviato con le disposizioni normative contenute nel DPCM 30
marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007 con il quale è
stata data attuazione all’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005,
convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, è stato
adesso integrato con le norme che riguardano direttamente la gestione delle
attività legate al contenzioso sia per gli aspetti legali che per quelli medico
legali.
1. Gestione del contenzioso affidato ai funzionari e delle notifiche
degli atti
A tal riguardo, premesso che con il messaggio n. 029953 del 12/12/2007,
avente ad oggetto: Contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile. Nuova
gestione dei procedimenti di primo grado, in attuazione delle disposizioni di cui
al DM 30 marzo 2007 fu esplicitamente chiarito che: “… L’Istituto, in qualità di
titolare delle nuove funzioni di controllo e verifica dell’attività di accertamento
sanitario svolta in materia di invalidità civile, ha assunto la piena legittimazione
passiva in tema di contenzioso giudiziario e, nel suo nuovo ruolo di soggetto
processuale direttamente investito della responsabilità del procedimento, è
tenuto ad assicurare in giudizio anche una sistematica consulenza di natura
medico-legale, attraverso i medici delle CMVP.”, si richiama l’attenzione sui
seguenti aspetti, essenziali per una gestione efficiente della materia.
. L’obbligo di notifica alle Sedi provinciali dell’INPS degli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali, nonché delle
comunicazioni relative alle CTU, comma 5 e comma 6 bis dell’art.
20 del D.L 78, pone in capo dal Direttore provinciale la
responsabilità della regia dell’intero sistema.
Sarà conseguentemente responsabilità del Direttore della sede
disporre le necessarie misure organizzative per garantire rapidità e
trasparenza nello sviluppo del processo di lavoro. In questo senso,
si dovrà procedere all’immediata protocollazione informatica degli
atti trasmessi, al conseguente caricamento degli stessi nella
procedura SISCO, all’alimentazione di tutti i campi della procedura
compresi quelli che individuano le articolazioni organizzative che
hanno in carico il procedimento.
. In relazione a quanto indicato nel punto precedente, è diretta
responsabilità dei Direttori delle Sedi adottare tutti i necessari
provvedimenti per garantire la presenza di un rappresentante
dell’INPS in tutte le fasi di cui si compongono i giudizi sulla materia
in oggetto.
In questo senso, vista la portata della norma sopra
richiamata, che afferma la possibilità che l’Istituto nei
giudizi di primo grado possa essere rappresentato e difeso
direttamente dai propri dipendenti, deve essere data piena
attuazione in tutte le Sedi a quanto disposto con il
messaggio n. 029953 del 12 dicembre 2007, con particolare
riguardo alla:
– gestione del procedimento di primo grado;
– ricezione della documentazione, protocollazione degli atti,
inserimento dei dati in procedura SISCO, verifica dell’esistenza
di eventuali precedenti definiti o in corso di trattazione;
– redazione delle memorie difensive;
– fascicolazione degli atti e documenti e al deposito di atti e
memorie in cancelleria;
– partecipazione alle udienze;
– assistenza per le operazioni peritali e tutti i successivi
adempimenti di rito, fino all’esecuzione della sentenza.
Al riguardo si ricorda che sulla base di quanto indicato con il
messaggio n.13242 del 24 maggio 2007 sono stati individuati i
funzionari cui affidare la rappresentanza e difesa legale nei
procedimenti giudiziari di primo grado in materia di invalidità civile.
Con il successivo messaggio n. 17097 del 2 luglio 2007, sono state
diramate le istruzioni relative agli specifici corsi di formazione da
svolgere in sede regionale, che se necessario potranno essere
riattivati a richiesta dei direttori regionali per la formazione delle
unità individuate.
In sostanza il nuovo e mutato quadro normativo impone il pieno e prioritario
utilizzo dei funzionari già formati nella difesa dell’Istituto per quanto riguarda i
procedimenti di 1° grado.
I Direttori Provinciali avranno cura – sentito l’Avvocato coordinatore – di
attivare le necessarie azioni per concretizzare quanto disposto.
2. Presenza della funzione medico legale nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed assistenziali.
Particolare importanza assume il ruolo e la responsabilità dei medici legali
dell’Istituto alla luce delle disposizioni di cui in oggetto.
Infatti, come già detto, la disposizione di legge ha ripristinato l’obbligo di
comunicazione, da parte del medico C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio)
all’INPS, del luogo e della data di inizio delle Operazioni Peritali, che in
precedenza riguardava il M.E.F. ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n.
326.
Peraltro, l’obbligo di avviso di CTU è stato ora esteso a tutto il contenzioso
giudiziario medico-legale dell’INPS, sia assistenziale che previdenziale.
In considerazione della circostanza, prevista dalla citata norma, la notifica delle
modalità di espletamento delle operazioni peritali va comunicata dal CTU al
Direttore Provinciale dell’INPS, quale rappresentante legale dell’Ente, che
dovrà porre in essere le dovute iniziative per i corretti e tempestivi
adempimenti di competenza legale e sanitaria.
In questo senso è opportuno che i Direttori Regionali assumano iniziative di
raccordo con i dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il
carico di lavoro è particolarmente consistente, al fine di consentire una reale e
concreta programmazione dell’impiego dei sanitari compatibile con le altre
attività istituzionali.
Per rendere efficiente la gestione di questa delicata fase è comunque
indispensabile, sul piano amministrativo in conseguenza della comunicazione di
cui al comma 6 bis, l’inserimento puntuale e completo nella procedura SISCO
dei dati relativi alle operazioni peritali (nome del CTU designato; data di
comunicazione da parte del CTU; data di inizio delle operazioni peritali; luogo
di svolgimento di dette operazioni).
Ciò, determinerà l’automatica trasmissione delle informazioni alla scadenzario
della procedura informatica COGISAN, consentendo quindi ai medici
dell’Istituto una corretta programmazione del contenzioso giudiziario medico-
legale.
Le misure sopra richiamate hanno l’obiettivo, oltre che di assolvere ad un
obbligo di presenza che, se omesso, determina una precisa responsabilità in
capo ai Direttori di Sede, di ridurre drasticamente la soccombenza giudiziaria
del contenzioso, soprattutto in materia di Invalidità Civile, attraverso una
efficace e coordinata assistenza dei medici legali dell’Istituto alle fasi cruciali
del contenzioso giudiziario.
E’ quindi preciso obbligo giuridico dell’Istituto oltre che interesse specifico che
nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed assistenziali, qualora il giudice nomini un medico come Consulente Tecnico
d’Ufficio (C.T.U.), sia garantita durante lo svolgimento delle Operazioni Peritali
(O.P.) una effettiva difesa tecnica attraverso la presenza del medico INPS
quale Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).
I Direttori delle Sedi Provinciali avranno cura di assicurare, con priorità e senza
eccezioni, la presenza del rappresentante dell’Istituto (C.T.P.) nelle fasi peritali
del giudizio.
Resta al momento valido il principio generale per cui la designazione dei
Consulenti Tecnici di Parte nell’ambito del contenzioso previdenziale spetta ai
Dirigenti medici di II livello dei Centri Medico Legali (ai sensi della circ. 121 del
2003), mentre la responsabilità del contenzioso assistenziale afferisce ai
Presidenti delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (vedi msg. 9493 del
12/04//2007 del Direttore generale per l’avvio della fase di trasferimento
all’INPS delle funzioni in materia di invalidità civile). Qualora si tratti di persone
diverse, entrambe avranno cura di integrarsi e di collaborare fra loro per una
efficace programmazione delle partecipazioni dei medici dell’Istituto alle
operazioni peritali.
Appare evidente che in questa fase deve essere garantito dai Dirigenti medici
di II livello e dai Presidenti delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali il
pieno raccordo con il Direttore della Sede provinciale che, ai sensi del comma 5
dell’articolo 20 del D.L. 78/2009, riceve la notifica della CTU.
Con successivi messaggi saranno comunicate le nuove funzionalità previste per
la procedura SISCO, le modalità organizzative con la quale dovranno essere
gestite tutte le comunicazioni/notifiche relative al contenzioso giudiziario, il
flusso operativo a supporto dell’integrazione e della fruibilità delle informazioni
relative al contenzioso giudiziario.
In particolare, le innovazioni organizzative e gestionali del contenzioso
giudiziario possono così sintetizzarsi:
– Predisposizione di un sistema informatizzato, integrato e vincolante,
basato sull’adozione generalizzata della protocollazione degli atti previa
scannerizzazione del documento e sua allegazione in formato pdf;
– Costituzione presso tutte le sedi dell’Istituto di un unico centro di
protocollazione;
– Adeguamento del protocollo dell’area legale alle nuove previsioni di cui
all’art 20, comma 6 – bis del citato D.L. n. 78/2009;
* * *
I Direttori Regionali assicureranno tutte le azioni di supporto e monitoraggio
necessarie per la piena e tempestiva realizzazione di quanto previsto dalle
norme e dalle disposizioni dell’Istituto.
IL Direttore generale
Crecco