Legge 3 maggio 1999, n. 124
“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del personale docente)
1. L’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente:
“Art. 399. – (Accesso ai ruoli) – 1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
2. All’articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
“01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All’indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda”.
3. All’articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
“15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche”.
4. Il comma 17 dell’articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
“17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”.
5. Il comma 18 dell’articolo 400 del testo unico è abrogato.
6. L’articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 401. – (Graduatorie permanenti) – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative”.
7. All’articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l’attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2.
(Norme transitorie relative al personale docente)
1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all’inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l’esonero dal servizio. L’ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l’esclusione dall’esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l’anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 3.
(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)
1. All’articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.”;
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L’indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.”;
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. Le graduatorie restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.”;
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche”.
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all’inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l’aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all’accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all’onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All’inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
Art. 4.
(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell’ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
Art. 5.
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all’articolo 456, comma 2, del testo unico)
1. All’articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.”;
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici e”; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici o”.
2. Al comma 12 dell’articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall’amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell’amministrazione medesima”.
Art. 6.
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA)
1. L’articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 551. – (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). – 1. L’accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all’articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente”.
2. All’articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
“01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell’amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all’inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell’espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell’amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all’approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”;
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l’organizzazione ad un ufficio dell’amministrazione scolastica periferica. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l’Accademia o il Conservatorio di assegnazione”.
3. L’articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 553. – (Graduatorie permanenti). – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento di coloro che hanno superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall’articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali”.
4. L’indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l’accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell’articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 553 del testo unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all’inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell’assunzione come supplente.
9. L’articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 557. – (Concorsi riservati) – 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall’articolo 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L’integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l’inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell’amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1″.
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l’accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell’anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell’assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L’inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all’espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All’onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L’ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d’opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l’assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d’istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno)
1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all’articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.
Art. 8.
(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall’anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI.
Art. 9.
(Norme sul personale dell’organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)
1. Le assegnazioni del personale sui posti dell’organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque consentita l’opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.
Art. 10.
(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)
1. La proroga stabilita dall’articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11.
(Disposizioni varie)
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 213, le parole “e dai docenti dell’Accademia” sono sostituite dalle seguenti: “dai docenti e dagli assistenti dell’Accademia”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 214, è inserito il seguente:
“2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d’esame.”;
c) il comma 4 dell’articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell’articolo 251 le parole: “Gli orari e i programmi di insegnamento e” sono sostituite dalle seguenti: “Gli orari di insegnamento e i programmi”;
e) il comma 8 dell’articolo 252 è sostituito dal seguente:
“8. Le commissioni d’esame sono composte da docenti dell’istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell’istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.”;
f) al comma 1 dell’articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) delibera le spese a carico del bilancio dell’istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;”.
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l’accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L’assunzione e l’assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l’esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all’aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell’ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell’articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all’anno scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d’esame e l’articolazione delle cattedre provvedendo anche all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l’espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media l’inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell’articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all’immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell’articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Ministeri”, sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all’applicazione del primo comma dell’articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
13. L’articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.
14. Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All’articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: “e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato” sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato”;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: “il 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 50 per cento”.
Art. 12.
(Disposizioni concernenti i docenti di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all’articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All’onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l’anno 1999, in lire 3.131 milioni per l’anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l’anno 2001, si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.