Legge 31 luglio 2002, n. 172
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002
Art. 1.
Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 nelle liste di mobilità, la durata dell’indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell’indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all’Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell’indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell’indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta dal venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’atto del pagamento delle somme previste dall’art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all’onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell’indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l’impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2. L’INPS verifica l’effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d’integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all’ottanta per cento dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l’affidamento all’esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dal lavoratori di cui al comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un’attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
8-bis. In deroga all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l’attività in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 1-bis.
Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell’I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell’I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall’I.N.P.S. direttamente nei confronti dell’impresa.
Art. 2.
Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002” e dopo le parole: “1999, 2000 e 2001” sono inserite le seguenti: “nonchè di 60,4 milioni di euro per l’anno 2002”.
1-bis. I termini per l’iscrizione nelle liste di mobilità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d’ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
1. All’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “e limitatamente all’anno 2001” sono sostituite dalle seguenti: “e limitatamente agli anni 2001 e 2002”.
2. All’attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l’anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l’assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell’ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3.
Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera
1. Fino al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata in Svizzera.
2. L’importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista nell’ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell’età di cui al comma 2, l’importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Art. 3-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine
1. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l’anno 2002, ad euro 44.192.112 per l’anno 2003, ad euro 36.159.167 per l’anno 2004, ad euro 26.702.108 per l’anno 2005, ad euro 28.072.753 per l’anno 2006, ad euro 28.318.071 per l’anno 2007, ad euro 28.743.463 per l’anno 2008, ad euro 25.205.088 per l’anno 2009, ad euro 15.053.560 per l’anno 2010 e ad euro 314.356 per l’anno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per l’anno 2002, ad euro 1.719.481 per l’anno 2003, ad euro 1.924.471 per l’anno 2004, ad euro 656.723 per l’anno 2005 e ad euro 7.321 per l’anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per l’anno 2002, ad euro 42.472.631 per l’anno 2003, ad euro 34.234.696 per l’anno 2004, ad euro 26.045.385 per l’anno 2005, ad euro 28.065.432 per l’anno 2006, ad euro 28.318.071 per l’anno 2007, ad euro 28.743.463 per l’anno 2008, ad euro 25.205.088 per l’anno 2009, ad euro 15.053.560 per l’anno 2010 e ad euro 314.356 per l’anno 2011, a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.