Legge 18 Luglio 2003, n. 180
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.)
1. L’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). – 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita’, del luogo in cui la pratica e’ stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo’ essere rilasciato piu’ di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo’ sostenere gli esami di avvocato.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e’ rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.)
1. L’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 22. – 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e’ nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’universita’ della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dellmministrazione, appartenente all’area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e’ nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell’ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell’ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita’ presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell’espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo’ essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da’ comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e’ comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicita’ e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita’ di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita’ di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta’;
e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita’ formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell’amministrazione in sede di contenzioso.”.
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-ter
(Modifica all’articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All’articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: “alla commissione esaminatrice” sono sostituite dalle seguenti: “”alla sottocommissione istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni””.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
01. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma e’ abrogato.
02. All’articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: “commissioni” e’ sostituita dalla seguente: “sottocommissioni”.
1. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
“Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e’ effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.”.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:
“Esaurite le operazioni di cui all’articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all’ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l’inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All’esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e’ effettuato con le modalita’ indicate nei commi precedenti.
Art. 4.
(Soppresso)
Art. 5.
(Modifica all’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All’articolo 17- bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: “diritto ecclesiastico” sono aggiunte le seguenti: “e diritto comunitario”.
Art. 5-bis.
(Norma di coordinamento)
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita’, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.
Art. 6.
(Soppresso)
Art. 6-bis.
(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento)
1. Per l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall’articolo 1-bis del presente decreto.
Art. 6-ter.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell’ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
Art. 7.
(Norma di copertura)
1. Per il funzionamento della commissione di cui all’articolo 1-bis e’ autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l’invio degli elaborati di cui all’articolo 3 e’ autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.