Legge 27 Luglio 2004, n. 188
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d’ ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche’ di protezione dei dati personali pubblicata nella G.U. n. 177 del 30 Luglio 2004
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004
Art. 1.
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
1-bis.
Il regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e’ emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu’ lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.
Art. 2.
1. Le disposizioni previste dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
Art. 3.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; b) all’articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall’entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»; c) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.