Legge 9 ottobre 2002, n. 222
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell’esercizio di un’attivita’ di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo’ denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa’ operanti in Italia, la denuncia e’ sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e’ quella recata dal timbro dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e’ presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita’:
a) i dati identificativi dell’imprenditore o della societa’ e del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle generalita’ e della nazionalita’ del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita’, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: “testo unico”, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali e’ riferita la medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilita’ e la ricevibilita’ della dichiarazione e la comunica al centro per l’impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita’ pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilita’ e l’archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo’ essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonche’ della regolarita’ della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche’ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilita’ non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalita’ per l’imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi’ le modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo’ essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e’ punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l’obbligo relativo alla comunicazione dell’alloggio di cui all’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo’ essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all’articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gia’ adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonche’ le modalita’ di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell’articolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All’atto della consegna della carta d’identita’ elettronica, di cui all’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalita’ stabilite, anche per quanto riguarda l’utilizzazione e la conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile.
9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: “della manodopera occupata” sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato”.
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e’ sostituito dai seguenti: “I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche’ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “sia in relazione alla posizione contributiva” sono inserite le seguenti: “previdenziale e assistenziale”.
9-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
“a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo’ essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera”.
9-sexies. Al comma 7, lettera c) dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: “che esclude” fino a: “interessato” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale”.
9-septies. All’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: “di cui agli articoli 18, 23 e 28,” alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “gia’ esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime”.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l’anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per l’erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell’Amministrazione civile dell’interno impiegato per fronteggiare l’ulteriore attivita’ richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all’articolo 1, e’ autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l’anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall’anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.