Legge 18 luglio 1997, n. 229
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche’ disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita”.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997
Art. 1.
Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola
1. Al fine di assicurare la funzionalita’ del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all’eta’ stabilita per il collocamento a riposo d’ufficio con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o dell’anno accademico 1997-98, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritaria mente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esu bero rispetto alle esigenze di organico relative all’anno scolastico o all’anno accademico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione e’ accertato al termine delle opera zioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avra’ luogo in base all’eta’ anagrafica. Fino all’attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli even tuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarita’.
2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessa zioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell’anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresi’ accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o dell’anno accademico 1997-98. A tale fine, le domande di risolu zione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu’ elevata eta’ anagrafica degli interessati.
3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
a) del personale cessato dal servizio per invalidita’ derivante o meno da causa di servizio, nonche’ di personale privo della vista;
b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta’ per il collocamento a riposo d’ufficio o sia in possesso di un’anzianita’ contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;
c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall’articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all’estero ai sensi dell’articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;
d) del personale femminile, in applicazione dell’articolo 2, com ma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia gia’ compreso tra il personale cui e’ consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2.
4. Fatta salva la possibilita’ di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico o dell’anno accademico 1998-99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o dell’anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, puo’ chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell’anno scolastico o nell’anno accademico successivo, ferma restando l’appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.
6. E’ sospeso l’accesso al trattamento di pensione fino all’esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, nei casi di decadenza, nonche’ negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.
Art. 2.
Fondi pensione
1. All’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modifica zioni e integrazioni, le parole: “facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,” si interpretano nel senso che i requisiti per l’esercizio dell’attivita’, con particolare riferimento all’onorabilita’ e professionalita’ dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assi milabili espletate presso organismi associativi abilitati all’istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attivita’ in materia di previdenza obbligatoria o complementare.
Art. 3.
Mobilita’ lunga
1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all’indennita’ di mobilita’, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rappor to con il territorio in cui sono ubicate.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita’ e con riferimento alle unita’ produttive ubicate sull’intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collo cati in mobilita’ entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e’ fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sti pulati entro il 15 ottobre 1997.
3. Nell’ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento e’ riservata alle unita’ produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Con siglio, del 20 luglio 1993.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al rag giungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianita’ previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presen te decreto. 5. Per i lavoratori collocati in mobilita’ ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita’ oltre i limiti previsti dall’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l’onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all’onere sostenuto.
6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secon do criteri di priorita’ stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l’eccedenza di manodopera e della maggiore vi cinanza dei requisiti di eta’ e di anzianita’ contributiva dei lavoratori pos seduti al momento della collocazione in mobilita’ rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.
7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non piu’ di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pub blici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. Se, entro sei mesi dal termine per l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l’impie go dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilita’, le commissioni regionali per l’impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.
9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all’articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.