Legge 2 ottobre 1997, n. 340
“Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1997
Art. 1.
(Differimento di termini riguardanti l’organizzazione scolastica e l’edilizia scolastica)
1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell’articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.
2. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, 4a serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62, 4a serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all’anno scolastico 1997-1998.
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall’articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 e dal comma 11 dell’articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell’articolo 9 della medesima legge possono essere stipulate successivamente al 1o gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal 1o gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.
5. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.
6. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, finanziate con il ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere utilizzate, nei limiti dell’importo del mutuo concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario, prescindendo dall’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti locali competenti dispongono l’uso delle predette economie devono essere comunque comunicate, per presa d’atto, all’istituto mutuante.
7. Al fine di consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè già concessi, disposti ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ovvero dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè riassegnare, all’ente originariamente mutuatario, singolarmente, l’eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l’ente locale interessato non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un’opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale dell’opera stessa, purchè funzionalmente idonea.
8. Nell’ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica previsti dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando l’imputazione delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè già concessi, disposti nei precedenti piani annuali nonchè riassegnare, all’ente originariamente mutuatario, singolarmente, l’eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.
Art. 2.
(Norma di sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.