Legge 11 luglio 1996, n. 365
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 1996
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dal l’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc cessive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n. 12, e 12 marzo 1996, n. 117.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 dell’11 luglio 1996
Art. 1.
1. Il comma 6 dell’articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996″.
Art. 2.
1. All’articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
” 2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita’ di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita’ e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e’ demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra’ conto di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.”;
b) il comma 3 e’ abrogato;
c) al comma 5, il secondo periodo e’ soppresso; al quarto periodo, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.
Art. 3.
1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e’ sostituito dal seguente:
“3. Il Centro di formazione e studi – FORMEZ, il cui compito istituzionale e’ la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attivita’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilita’ iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – rubrica 10 Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi – FORMEZ. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ e’ esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici”.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.