Legge 27 novembre 2001, n. 417
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001.
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001
Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: “comunque non oltre il 30 settembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non oltre il 30 settembre 2002”.
Art. 2.
1. L’articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
1. Nell’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “entro il 30 settembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 27 dicembre 2001” .
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .