Legge 8 agosto 1996, n. 431
“Interventi urgenti per l’edilizia scolastica”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996
Art. 1.
Mutui per l’edilizia scolastica
1. L’ammontare dei mutui di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e’ rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. All’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e’ aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 2.
Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica
1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta eventualmente nominati ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l’unanimita’, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell’amministrazioneprovinciale o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.
2. I commissari ad acta possono altresi’:
a) convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all’espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l’affidamento delle progettazioni;
b) espletare procedure concorsuali per l’affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, in conformita’ alle norme comunitarie, anche a valere sull’importo del mutuo concesso.
3. L’approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita’ e di urgenza ed indifferibilita’ delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
4. La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all’obiettivo n. 1 richiamato nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita’ e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e’ nominato dal commissario di Governo.
5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio motivato parere entro dieci giorni dalla richiesta, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese cosi’ disponibili sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l’attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessita’ ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a regione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 del presente articolo e nell’articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, puo’ essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalita’ previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all’articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, gia’ concesso per la realizzazione di un’opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell’opera stessa, purche’ funzionalmente idonea.
7. Il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, e’ differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell’attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3.
Art. 3.
Norma di sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell’articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396; dell’articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 25 maggio 1996, n. 286; dell’articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255, nonche’ del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996.