Legge 24 marzo 1999, n. 69
“Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentativita’ delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto “scuola”.”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1999
Legge di conversione
Art. 1.
1. E’ convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentativita’ delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto “scuola”.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
Decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5
“Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentativita’ delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto “scuola””
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999
Art. 1.
1. In deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto “scuola” si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentativita’ delle organizzazioni e confederazioni sindacali:
a) in relazione ai tempi di attuazione dell’autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto “scuola” si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto “scuola”, l’ARAN procede alla verifica della rappresentativita’ delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l’ARAN provvede, limitatamente al comparto “scuola”, alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell’articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.