Legge 17 aprile 2003, n. 81
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione ”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003
Art. 1.
1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unita’, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo’ concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purche’ sussistano le seguenti condizioni:
a) che l’imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l’anno 2003, 3,5 milioni per l’anno 2004, 3,5 milioni per l’anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 1-bis.
1. Ai fini della collocazione in mobilita’ entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unita’ a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell’anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita’, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita’ ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita’ in base alla presente norma si applicano, ai fini dei trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intedono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.