R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1)
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2).
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è
iscritto nell’albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono
stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave
reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell’art. 498 del
codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’articolo 348 dello stesso
codice.
2. [Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e
necessaria l’iscrizione in entrambi gli albi professionali] (2/a).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.
3. L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l’esercizio della
professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di
ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di
direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di
un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni
esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello
Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della
lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in
generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello
Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di
opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario (3).
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti
secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi
modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri
dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo
(4).
4. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d’appello, i
Tribunali e le Preture della Repubblica.
Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al
Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale
per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di
cui all’articolo 33 (5).
5-6. (abrogati)
7. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere
assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto
della Corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause
commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un
procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che
regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari
relative a determinati organi giurisdizionali.
8. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda
e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal
consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la
residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono
ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del
distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del
decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del
pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati
difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione
sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (5/b).
È condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato
giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto
secondo la formula seguente: “Consapevole dell’alta dignità della professione forense, giuro di
adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza
per i fini della giustizia” (6) (7/cost).
9. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d’appello, da comunicarsi in copia al
Consiglio dell’ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in
numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore
esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e sezioni distaccate.
L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.
10. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma
il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell’ordine, può autorizzarlo a risiedere in
un’altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
11. Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come
si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della
giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d’appello o del Tribunale con la formula
seguente: “Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione”.
13. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie
su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio,
salvo quanto è disposto nell’articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale (6/cost).
14. I Consigli dell’ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro
demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e
quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull’esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’articolo 59 e
negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti (7);
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a
spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in
dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle
contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in
dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo
stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art. 8,
comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30, comma secondo, del regio decreto 1°
luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto
dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori,
nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i
professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale (8).
Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo
degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento (8).
15. L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di
grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori
generali.
TITOLO II
Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti
16.-36. (Omissis).
TITOLO III
Della cancellazione dagli albi
37. (Omissis).
TITOLO IV
Della disciplina degli avvocati e dei procuratori
38.-51. (Omissis).
TITOLO V
Del Consiglio nazionale forense (49)
52.-56. (Omissis).
57. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori
in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale
forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la
determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale
supremo militare.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere
approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (55).
58. I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed
al grado dell’autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell’entità dell’affare.
59. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle
spese, delle proprie competenze e dell’onorario dell’avvocato, secondo le norme del codice di
procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese
nonché delle competenze di procuratore e dell’onorario di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell’erario
dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
Per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della
presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il
parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori (56).
60. La liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini
dell’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.
Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si
ha riguardo alla natura e all’importanza della contestazione.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera
contestazione.
L’autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a
termini dell’articolo 58.
Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il
pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in
sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l’onorario in misura inferiore al
minimo. In questi casi la decisione del Giudice deve essere motivata.
Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
61. L’onorario dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale,
è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all’art. 57, tenuto conto della gravità e del
numero delle questioni trattate (56).
Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell’opera
prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese
(56).
Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d’ingiunzione,
gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all’autorità
giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l’albo in cui sono iscritti, osservate le norme
relative alla competenza per valore (57).
Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (57).
62. Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l’opera loro nell’interesse della stessa
parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest’ultima, al proprio onorario, salva quella riduzione che
fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.
La stessa norma si applica nei giudizi penali.
63. Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di
avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all’avvocato.
64. Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e
dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.
Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere
rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio
nazionale (58).
65. Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono
liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.
Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l’obbligazione
nel termine che all’uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre
opposizione davanti al Tribunale.
L’opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
66. Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai
clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle
spese da essi anticipate.
Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato o al procuratore di depositare gli
atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di
sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale
locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima
che il Consiglio dell’ordine abbia proceduto all’accertamento delle spese ed alla liquidazione degli
onorari.
Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio dell’ordine può adottare tutti i provvedimenti che
valgano a conciliare i legittimi interessi dell’avvocato o del procuratore con quelli del cliente.
Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con
successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell’art. 101 (59).
67. Nel termine di tre anni dalla morte dell’avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi
delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.
68. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente
obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che
hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.
69.-101. (Omissis).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36-Gazz. Uff. 30 gennaio 1934, n. 24.
(2) Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con
esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell’ordine degli avvocati e
procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al
posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della
Commissione centrale, in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le
organizzazioni sindacali fasciste, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sui
Consigli degli ordini, riportato al n. A/X e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, contenente
modificazioni all’ordinamento forense, riportato al n. A/XI; Repubblica (o Stato) al posto di Regno, in
virtù dell’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 ed a causa del mutamento della forma istituzionale
dello Stato. Il termine “procuratore legale”, contenuto nella presente legge deve intendersi sostituito
con il termine “avvocato” per effetto del disposto dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n.
A/XXII, in seguito alla soppressione dell’albo dei procuratori legali.
(2/a) Comma abrogato dall’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n. A/XXII.
(3) Comma così modificato dall’articolo unico, L. 22 gennaio 1934, n. 36. La lista civile, di cui al
secondo comma del presente articolo, consisteva nell’assegnazione annua nel bilancio dello Stato di
una somma a favore del Re: l’istituto è da intendersi soppresso a causa della mutata forma istituzionale
dello Stato.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949. Vedi, anche, l’art. 69, R.D. 22
gennaio 1934, n. 37, riportato al n. A/II.
(5) Vedi, anche, l’art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318, riportato al n. A/IX.
(5/b) Comma così modificato dall’art. 10, L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz. Uff. 1° luglio 1988, n.
153) e poi dall’art. 246, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario con
la decorrenza ed i limiti previsti nello stesso art. 246 e nell’art. 247 del suddetto decreto.
(6) Così sostituito dall’art. 1, L. 24 luglio 1985, n. 406, riportata al n. A/XVII.
(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 gennaio 1999, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio
1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. La
stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o
argomenti diversi, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 75 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.
(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16 aprile
1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo
comma, della Costituzione.
(7) Lettera così modificata dall’art 1, n. 1, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V.
(8) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell’ordinamento corporativo (art. 8,
terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30
secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l’attuazione della legge precedente),
debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le
organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli
artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato al n. A/X.
(8) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell’ordinamento corporativo (art. 8,
terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30
secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l’attuazione della legge precedente),
debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le
organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli
artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato al n. A/X.
(55) Articolo così sostituito dall’art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170. Vedi, anche, L’art. 1 L. 3
agosto 1949, n. 536 e l’articolo unico L. 7 novembre 1957, n. 1051, riportata al n. B/III.
(56) Comma così sostituito dall’articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36.
(56) Comma così sostituito dall’articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36.
(56) Comma così sostituito dall’articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36.
(57) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall’art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V.
(57) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall’art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V.
(58) Vedi, ora, i provvedimenti riportati ai nn. B/IV e B/V di questa voce. Vedi, anche, nota 55
all’art. 57 della presente legge.