La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. Solo chi ha la proprietà di un bene può donare: non si può ovviamente donare un bene altrui!
I donanti e i donatari devono essere capaci, ma sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e sono ammesse, con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato, nonché si può donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti.
Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.
Le stesse possono anche ricevere per donazione.
Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti.
Emiliana Matrone