Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Sentenza 10 settembre 2008 n. 8233, sancisce che la comunicazione via telefax di un provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo – in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti – a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia – attraverso il c.d. rapporto di trasmissione – la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l’effettività della comunicazione. Sicchè è inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione a mezzo telefax del provvedimento impugnato.
Emiliana Matrone
T.A.R. Lazio – Roma – Sentenza 10 settembre 2008, n. 8233
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Quater – composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti – Presidente
Dott. Renzo Conti – Consigliere
Dott. Stefania Santoleri – Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3903/08, proposto da A. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaspare Latronico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Nizza n. 59.
contro
la PREFETTURA DI ROMA – Area IV bis Cittadinanza – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge.
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione di cui all’istanza di accesso agli atti del 29/2/08.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. F. Cesaroni per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Varrone per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino egiziano, con istanza del 27/4/01 ha chiesto la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Con provvedimento notificato il 17/11/05, la Prefettura di Roma, Area IV bis Cittadinanza, ha respinto la sua domanda.
Con istanza del 5/12/07, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura l’accesso agli atti relativi alla propria pratica di richiesta della cittadinanza italiana, al fine di utilizzarli per l’impugnazione in sede giurisdizionale.
Con provvedimento del 10/1/08 la Prefettura ha negato l’accesso essendo ormai trascorsi i termini per proporre l’impugnazione.
Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha quindi reiterato la propria richiesta in data 29/2/08, precisando di voler richiedere al Tribunale la remissione in termini per errore scusabile, ed ha quindi insistito per il rilascio della copia della documentazione già richiesta (copia integrale del fascicolo relativo alla domanda di cittadinanza compresa la copia della nota n. A.1.DGR della Questura di Roma del 20/11/01, citata nella motivazione del provvedimento di diniego).
Con ricorso notificato il 16 aprile 2008, ha quindi impugnato il silenzio rifiuto, ed ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto all’estrazione di copia della suddetta documentazione.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha prodotto copia del telefax inviato il giorno 31 marzo 2008 dalla Prefettura di Roma allo studio legale Latronico (presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio con la stessa istanza di accesso agli atti), con il quale la Prefettura di Roma comunicava testualmente “In relazione all’istanza di accesso a documenti amministrativi spedita dalla S.V in data 29/2/08 e qui pervenuta in data 04/3/2008, si comunica che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, potrà prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti richiesti presso i locali di questo ufficio, siti in Roma alla Piazza T. De Cristoforis n. 3, dal 4 aprile al 24 aprile 2008, nei giorni non festivi escluso il sabato con orario 09.30-13.00”.
L’Amministrazione ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con ricorso notificato il 16/4/08 e depositato il 28/4/08, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi – a suo dire – sull’istanza di accesso ai documenti inviata all’Amministrazione il 29/2/08.
Dalla documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato emerge che già in data 31 marzo 2008, l’Amministrazione aveva accolto la domanda presentata dal ricorrente, avendo comunicato con fax al suo difensore (odierno procuratore del ricorrente), che era consentito prendere visione ed estrarre copia degli atti, recandosi presso gli uffici della Prefettura di Roma, siti in Piazza De Cristoforis n. 3 nel periodo 4 – 24 aprile 2008, e quindi già prima della notifica del ricorso introduttivo.
L’Amministrazione oltre a depositare copia conforme della sua nota in data 31 marzo 2008, si è premurata di depositare anche la copia della ricevuta del fax, dal quale si può agevolmente evincere che il numero di fax è quello dello studio legale Latronico e che il documento è stato regolarmente ricevuto.
Sicchè si è raggiunta la prova della ricezione del documento.
Osserva, infatti, il Collegio, che la comunicazione via telefax di un provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo – in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti – a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia – attraverso il c.d. rapporto di trasmissione – la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l’effettività della comunicazione (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2007, n. 2951; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 14 gennaio 2008, n. 238; T.A.R. Sicilia Sez. II Palermo 7 febbraio 2008, n. 197).
Non può essere quindi accolta la tesi sostenuta dal difensore del ricorrente all’udienza di discussione, secondo cui la nota della Prefettura non sarebbe mai arrivata a destinazione, in quanto del tutto sfornita da qualunque elemento di prova.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla accertata manifesta inammissibilità del proposto gravame, consegue la revoca, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposto, con provvedimento della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso T.A.R. Lazio in data 14 aprile 2008.
Come già precisato dalla Sezione (cfr. sentenze 6.6.2007 n. 5244; 7.8.2006 n. 7082, 16.1.2007 n. 275), sulla possibilità di revoca della ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice investito della causa non pare possano sussistere dubbi (cfr. TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, prevede il potere di revoca da parte del giudice in caso di insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ed ai sensi dell’art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.
Nel caso di specie, come già chiarito, invece, il ricorso è palesemente inammissibile, avendo il ricorrente impugnato un silenzio del tutto inesistente, avendo l’Amministrazione acconsentito alla estrazione di copia degli atti richiesti.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che le stesse, per motivi di equità possano essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Quater – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio disposta con provvedimento in data 14 aprile 2008 dalla Commissione Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso T.A.R. Lazio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2008.
IL PRESIDENTE
Lucia Tosti
L’ESTENSORE
Stefania Santoleri
Depositata in Segreteria il 10 settembre 2008