L’Inail, con la Circolare n. 2 del 16-01-07, ha stabilito che l’obbligo della D.N.A. rimane in vigore fino a quando il nuovo sistema della unicità delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro non diventerà effettivamente operativo con l’apposito decreto ministeriale con le modalità per il trasferimento dei dati.
La Circolare precisa che tale comunicazione va inoltrata all’Inail entro 24 ore dall’inizio o cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 1° febbraio 2007 tale obbligo deve essere assolto esclusivamente con strumenti informatici mediante:
• D.N.A. on-line sul sito www.inail.it – sezione Punto Cliente
• Posta elettronica all’indirizzo dna@inail.it
• tramite l’Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati all’accesso.
Quanto all’assunzione di colf o badanti, la Circolare soggiunge che i datori di lavoro privati possono continuare ad effettuare la D.N.A. anche tramite Contact Center al numero verde 803.164.