Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice del Lavoro D.ssa Viva, con l’ordinanza 21/7/2011, ha affermato che, ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c. (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la “mens legis”, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) del luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l’imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, per la Giustiza del Lavoro salernitana costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa.
In precedenza anche il Tribunale di Firenze, con la sentenza 27/5/2009, aveva avuto modo di ritenere che nel rito del lavoro il riferimento al foro della dipendenza aziendale attiene a una nozione che non coincide con quella di unità produttiva, ma si identifica col luogo in cui l’imprenditore disponga di un nucleo anche modesto di beni organizzati.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza 1/3/01 n. 2971, aveva stabilito quanto segue: “Costituisce dipendenza aziendale, come tale idonea ad individuare la competenza territoriale del giudice del lavoro, il deposito di automezzi del datore di lavoro (nella specie, società di trasporto rifiuti) dove i dipendenti prendono servizio registrando la loro presenza con l’orologio marcatempo, da dove partono per lo svolgimento della loro attività di raccolta rifiuti e dove infine rientrano per ricoverare gli automezzi”.
Emiliana Matrone