La foto che ritrae una persona in stato di detenzione può essere pubblicata purché non siano visibili «le manette ai polsi».
La Cassazione, nella sentenza 19 marzo 2008 n. 726, in tema di riservatezza, afferma che la pubblicazione di fotografie raffiguranti degli imputati è pienamente lecita se effettuata in relazione a fatti di interesse pubblico, quali sono i fatti delittuosi, e come tale va considerata essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca.
Invero, la pubblicazione di fotografie di persona privata della libertà personale incontra il solo limite dell’art. 114, comma 6-bis c.p.p. (e dall’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti) che le vieta solo se la persona viene «…ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».