La Cassazione, nella sentenza del 15 aprile 2008 n. 9895, in tema di risoluzione di un contratto di leasing, sostiene che la fotocopia della sola facciata anteriore di assegni circolari è di per sé inidonea a dimostrare l’avvenuto pagamento, a fronte della contestazione del creditore.
Emiliana Matrone
Cassazione – Sezione terza – sentenza 15 aprile 2008, n. 9895
Svolgimento del processo
A seguito della risoluzione di un contratto di leasing, la s.p.a. F. Leasing ha notificato all’utilizzatore, s.r.l. Officina G. , nonché ai fideiussori della società, Gioacchino P. e Matilde C., decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5401/1994, recante condanna al pagamento della complessiva somma di L. 169.576.919, oltre interessi convenzionali.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo che erano in corso trattative di amichevole composizione e che comunque la ricorrente aveva ricevuto dall’Asmez un contributo pubblico in conto canoni, previsto dalla legge in favore delle imprese del Mezzogiorno.
La F. Leasing si è costituita, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle ulteriori rate di leasing scadute e non pagate.
Con sentenza n. 9740/2001 il Tribunale di Napoli ha accolto le opposizioni, rilevando che in corso di causa gli opponenti avevano offerto prova documentale di avere pagato L. 228.893.000 e che, pertanto, pur essendo stata l’ingiunzione legittimamente emessa, nulla era più dovuto alla ricorrente. Ha pertanto assolto i convenuti; ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e ha compensato per intero le spese processuali.
La F. Leasing ha proposto appello, rilevando che gli opponenti avevano documentato solo il pagamento di L. 15.000.000 e pertanto non avevano estinto il debito, e che il contributo in conto canoni, riscosso per l’importo di L. 98.983.000, avrebbe dovuto essere restituito all’Asmez, poiché la sua erogazione era subordinata alla condizione – non avveratasi – che la società beneficiaria dimostrasse l’avvenuto pagamento di tutti i canoni del semestre.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno proposto appello incidentale per ottenere il rimborso delle spese processuali di primo grado.
Con sentenza 29 maggio/17 giugno 2003 n. 2032 la Corte di appello di Napoli – in parziale riforma della sentenza di primo grado – ha condannato gli appellati a pagare a F. la somma di Euro 20.43 9,26, oltre agli interessi convenzionali; ha respinto l’appello incidentale e ogni altra domanda e ha posto a carico degli appellati la metà delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione F. Leasing, per tre motivi. Resistono gli intimati con controricorso e propongono due motivi di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale (art. 335 cod. proc. civ.).
2. – La Corte di appello ha ritenuto che gli opponenti abbiano dimostrato il pagamento delle somme dovute alla F. Leasing, tramite la produzione nel giudizio di primo grado della fotocopia di un assegno di L. 15.000.000, e di due assegni circolari di L. 60.000.000 e di L. 55.000.000. Ha invece escluso che possa essere loro accreditata la somma erogata dall’Asmez.
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 112, 115, 156, 166, 169, 184, 189, 190, 345 e 359 cod. proc. civ., artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata, affermando che le copie dei due assegni circolari di L. 60 milioni e di L. 55 milioni – che avrebbero dovuto dimostrare il pagamento – non sono state ritualmente prodotte in primo grado, rispettando le formalità prescritte dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., ma sono state per la prima volta allegate alla memoria di replica alla comparsa conclusionale, dopo la chiusura della discussione. Tali documenti non figurano nell’indice contenuto nel fascicolo di secondo grado e manca la sottoscrizione del Cancelliere, ai sensi dell’art. 74 ult. comma, disp. att. cod. proc. civ., che sola fa presumere l’avvenuto, regolare deposito. La ricorrente, pertanto, non ha avuto la possibilità di acquisire conoscenza dei suddetti documenti e di contestarne il carattere probatorio, ed erroneamente la Corte di appello, come già il Tribunale, li ha posti a base della decisione.
3.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 112 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché incongrua ed illogica motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che F. non aveva contestato con l’atto di appello l’irritualità della produzione. Essa fa notare che, in base al rito introdotto dalla legge del 1990, non ha avuto la possibilità di replicare alla memoria conclusionale delle controparti, né ha potuto venire a conoscenza dei documenti ad essa allegati; che in ogni caso ha contestato in appello di avere ricevuto i pagamenti di cui ai suddetti assegni.
In ogni caso, la produzione era inidonea a dimostrare l’avvenuto pagamento, avendo la controparte prodotto la fotocopia della sola facciata anteriore dei due assegni circolari. Rileva ancora la ricorrente che gli assegni recano le date del 22.11.1993 e del 1^.12.1993, entrambe, anteriori al decreto ingiuntivo, ma che ciò nonostante le controparti non ne hanno in alcun modo menzionato l’esistenza, né hanno eccepito l’avvenuto pagamento dei relativi importi, nell’atto di opposizione all’ingiunzione e nel corso delle trattative in vista della composizione amichevole della controversia, producendo le fotocopie tardivamente e in modo incompleto solo dopo la chiusura della discussione in primo grado.
4.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perché strettamente connessi, sono fondati.
È indubbio e non contestato che i documenti in oggetto, su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione, sono stati prodotti in primo grado solo tardivamente, in allegato alla memoria di replica alla comparsa conclusionale, per cui l’odierna ricorrente non ha avuto la possibilità di replicare e di contestarne l’efficacia. Il Tribunale, dal canto suo, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base della generica motivazione secondo cui gli opponenti avevano fornito “prova documentale” dell’avvenuto pagamento, senza specificare quali fossero i documenti da cui aveva tratto il suo convincimento, e senza affatto menzionare i due assegni in oggetto.
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha addebitato a F. di non avere specificamente contestato la ritualità della produzione e l’autenticità delle fotocopie degli assegni, nei motivi di appello. Ed invero, non avendo la sentenza del tribunale in alcun modo menzionato i due assegni, fra gli elementi di prova da cui aveva tratto il suo convincimento, F. non aveva né la possibilità né l’onere di contestare specificamente la circostanza.
Nell’atto di appello F. ha inequivocabilmente contestato, invece, di avere ricevuto i pagamenti che le irrituali produzioni avrebbero dovuto documentare, e l’onere di dimostrare di avere pagato era a carico dell’opponente Officina G. .
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado senza esaminare in alcun modo se, anche a prescindere dalla tardività della produzione, i documenti dedotti a prova fossero di per sé idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento, considerato che era stata prodotta la fotocopia della sola facciata anteriore di un assegno, che di per sé non vale a dimostrare la riscossione del relativo importo, a fronte della contestazione del creditore.
Né la Corte di merito ha in alcun modo motivato in ordine alla circostanza – a dir poco singolare – che i due assegni in oggetto recavano date anteriori al decreto ingiuntivo notificato da F. all’Officina G. e che, ciononostante, l’opponente non ha in alcun modo menzionato i pretesi pagamenti né nell’atto di opposizione, né nel corso delle trattative intercorse fra le parti per un’amichevole composizione, né nel corso del giudizio di primo grado, fino alla memoria conclusionale.
La motivazione della sentenza impugnata appare anche contraddittoria, poiché – dopo premesso che il decreto ingiuntivo richiesto da F. era stato legittimamente emesso, poiché tutti i pagamenti erano avvenuti in data successiva – ha assolto i convenuti sulla base di pretesi pagamenti effettuati in data anteriore all’emissione del decreto stesso.
5.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia determinato la data di decorrenza degli interessi convenzionali di mora sul debito dell’Officina G. , è da ritenere assorbito.
6.- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, a causa della nullità della procura alle liti, in quanto manca l’autenticazione della sottoscrizione della parte (sulla nullità della procura, in mancanza di autenticazione della firma, da ultimo, Cass. civ. 25 maggio 2007 n. 12309, a proposito di procura rilasciata all’estero).
7. – In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.