Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare esercita la propria giurisdizione nei casi che di seguito vengono annoverati.
In primo luogo, a norma dell’art. 287 della UNCLOS gli Stati tra i vari mezzi di soluzione delle controversie relative all’interpretazione ed applicazione della Convenzione possono scegliere il Tribunale.
In questo caso, la giurisdizione del Tribunale si caratterizza per la sua obbligatorietà, potendo lo Stato adirlo unilateralmente anche senza una dichiarazione di accettazione della competenza.
In secondo luogo, è prevista un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Tribunale e cioè senza che esso sia in concorrenza né con la Corte Internazionale di Giustizia né con l’Arbitrato. Si tratta dell’ipotesi contemplata dall’art. 292 UNCLOS, secondo cui: “Quando le Autorità di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l’immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un’altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio dal fermo può essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti, od al Tribunale Internazionale per il diritto del mare, sempre che le parti non convengano altrimenti”.
Il Tribunale, ancora, ha giurisdizione esclusiva nel caso di adozione di misure cautelari in pendenza della costituzione di un tribunale arbitrale.
La previsione in parola rappresenta una garanzia per le parti che abbiano scelto l’arbitrato, in quanto consente loro di potersi affidare, nelle more della costituzione dell’arbitrato, ad un organo già funzionante in caso di urgenza.
Ovviamente, il Tribunale Arbitrale costituito dalle parti potrà confermare, revocare o modificare le misure adottate dall’ITLOS.
Nell’ambito del Tribunale, poi, opera la Camera delle controversie sui fondi marini alla quale è riservato la funzione di giudicare in via esclusiva le questioni riguardanti le attività di sfruttamento ed esplorazione dei fondi marini internazionali.
La Camera “è stata definita, per il suo ruolo, un vero e proprio tribunale nel tribunale”.
Al Tribunale di Amburgo spetta, altresì, la cd. giurisdizione facoltativa allorquando le parti della controversia decidono concordemente di superare le limitazioni o eccezioni alla giurisdizione del Tribunale e di rimettergli la decisione della disputa.
La giurisdizione del Tribunale potrà, in ultimo, sorgere per effetto del principio del forum prorogatum.
Questo principio, applicato anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, permette il ricorso unilaterale al Tribunale da parte di uno Stato privo di tale diritto se il convenuto accetta questa procedura anche se esiste la competenza di un diverso organo giurisdizionale.