In tema di indennizzo diretto, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza del 30.01.08 chiarisce che NON SUSSISTE LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO E RESPONSABILE CIVILE.
In tema di indennizzo diretto, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza del 30.01.08 chiarisce che NON SUSSISTE LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO E RESPONSABILE CIVILE.
In particolare il GdP di Napoli ritiene che correttamente l’attore abbia convenuto in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest ultimo.
Infatti, si osserva che il legislatore con il codice delle assicurazioni si prefigge di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.
Viceversa, la legittimazione passiva del convenuto, all’interno della procedura di indennizzo diretto, avrebbe l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D’Onofrio, sentenza del 30.01.08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio ,II Sezione,ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento incardinato con RG.N.103417/07,riservato all’ udienza del giorno 21-01-08
TRA
DI TIZIO, el.te dom.to in Pozzuoli, … presso lo studio degli Avv.ti … , difensori in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione -attore-
E
XXXX ASS.NI spa , in persona del l.r. p. t. –convenuta-contumace-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante, chiamava in giudizio la convenuta assicurazione,per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10-05-07,alle ore 18,30 circa, in Napoli, all’interno dei viali del Policlinico II, altezza padiglione 20, tra la Peugeot 307 tg…., di sua proprietà e coperta per la rca dalla convenuta ,e la Renault Twingo tg. …. di proprietà di Caia e coperta per la rca dalla Generali Ass.ni spa. Incardinatasi la lite, la convenuta rimaneva contumace sebbene ritualmente citata, indi ammessa ed espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va, osservato che la domanda è proponibile in quanto parte attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art 145 comma 2 dlgs209/05 recapitato in data 18-05-07 alla XXXX Ass.ni spa, che copriva il suo veicolo per la rca al momento del sinistro e spedito per conoscenza alla Generali Ass.ni spa, quale impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, con racc.ta recapitata in data 18-05-07.
La richiesta di risarcimento contiene le indicazioni di cui all’ art. 148 del citato codice delle assicurazioni nonchè art.6 dpr n. 254/06, ivi compresi codice fiscale, descrizione del fatto, indicazione dei giorni e luogo per gli accertamenti peritali, generalità di testimoni, e vi è, inoltre, allegato il modulo CAI.
La legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, ancorché documentata, non è stata contestata e pertanto non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché essa si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis cass n.21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28-02-06)
La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento diretto.
Sul punto va osservato che, attualmente in mancanza di sentenze della Suprema Corte che esplichino funzione nomofilattica, non è pacifica, l’ interpretazione dell’ art. 149 dlgs 209/05.
In particolare, ritiene questo giudicante che correttamente l’attore abbia convenuto in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest ultimo.
Invero, l art.149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate ai commi 1-2, e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’ art. 144 (lex specialis derogat generali).
Per quanto riguarda l’ interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile.
L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzitutto interpretata secondo un criterio letterale, e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa chiaro ed univoco, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’ art. 149 nella parte in cui prevede” il danneggiato può proporre l’ azione diretta di cui all’ art.145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa.
Ed infatti, mentre l’art. 23 egge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni.
L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si prefigge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.
L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cosiddetta procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare le procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.
Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.
La legittimazione passiva del convenuto all’ interno della procedura di indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art.111 Costituzione e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.
Ritenuta, alla stregua delle suesposte osservazioni, proponibile ed ammissibile la domanda proposta, va accertata la sussistenza dei presupposti per accedere all’ indennizzo diretto ai sensi dell’ art. 149 del dlgs e dell’art. 5 dpr n. 254/06.
Va, quindi, verificato se effettivamente l’attore non sia stato responsabile in tutto o in parte del sinistro de quo, ai sensi dell’ art. 12 del citato regolamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.
Sul punto va osservato che l’art.2054 cc presume l’uguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Tuttavia, detta norma abilita la parte interessata a superare con idonea prova tale presunzione juris tantum.
A parere del Giudicante, la presunzione di pari colpa, è stata superata con l’escussione dei testi la cui deposizione è verosimile non essendo emersi elementi di sospetto nè contrari riscontri.
Vx, e Pss, confermavano le circostanze dedotte nell’atto introduttivo del giudizio riferendo, in particolare, che una Renault Twingo, nell’intento di sorpassare la Peugeot 307, sulla quale erano trasportate, la tamponava;
-che l’impatto si verificava tra la parte anteriore destra della Renault e la parte posteriore sinistra della Peugeot;
– che in seguito al sinistro la Peugeot dell’attore riportava danni al paraurti ed al parafango posteriore sinistro.
Riconoscevano nelle foto mostrategli l’auto dell’attore con i danni riportati nel sinistro.
D’altra parte nulla è stato dimostrato dalla convenuta, rimasta contumace.
Dunque, alla luce degli elementi probatori emersi dall’istruttoria, non emerge alcuna responsabilità dell’attore ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.
E, quindi, rimane superata la presunzione ex art. 2054 2 co cc .
In ordine al quantum debeatur tenuto conto della prova testimoniale, della documentazione prodotta, della comune esperienza, dell’ anno di immatricolazione del veicolo danneggiato (imm.2003) e del suo degrado d’uso, dei reali danni da valutare, nonchè delle norme di cui agli art. 2056- 1226 cc, anche in via equitativa, ritiene di potere liquidare all’attore, euro 350,00.
Va, in particolare evidenziato che non si giustifica la richiesta di manodopera che appare eccessiva (alla luce dei lievi danni che emergono dalla documentazione fotografica), mentre non vi è prova dei danni alla porta ed al portellone posteriore.
Sulla indicata somma competono gli interessi dal fatto.
Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo (t.n.f. fino ad euro 600,00)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, cosi provvede:
-accoglie la domanda e condanna, per l’effetto, XXXX Ass.ni spa, in persona del l.r. p.t., in solido, al pagamento in favore di Di Tizio della somma di euro 350,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dall’ evento;
-condanna, altresì, la predetta convenuta al pagamento in favore degli Avv.ti … e … , distrattari, delle spese di lite che liquida, in euro 80,00 per spese, euro 310,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.
Napoli, li 30-01-08
Il Giudice di Pace
Avv. Felice A. D’Onofrio