Il T.A.R. per la Sicilia, nella Sentenza 9 ottobre 2008 n. 1252, osserva che è illegittimo il mancato scorrimento della graduatoria dei posti resi disponibili dal passaggio di studenti idonei ad anni successivi al primo. La piena ed integrale utilizzazione di tutti i posti comunque resi disponibili è infatti più aderente ai principi costituzionali enunciati negli artt. 33 e 34 della Costituzione ed ai canoni di logica e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione
Infatti, il Collegio osserva che la limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall’esigenza di garantire standards minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario). Di conseguenza, ciò che assume rilevanza ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, mentre il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo è relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 1416/2005), posto che questo risulta influenzato da una serie di variabili non astrattamente quantificabili, ma prevedibili solo su base statistica. In tal senso, devono considerasi alcune circostanze che incidono sulla situazione occupazionale dei medici, posto che:
a) non tutti gli studenti universitari portano a compimento il loro corso di laurea (e quindi, non tutti i posti contingentati diventeranno titoli per l’esercizio della professione sanitaria);
b) la professione sanitaria ben può essere esercitata anche all’estero;
c) limitatamente alla riserva dei 5 posti, non può essere escluso che, gli studenti extracomunitari residenti all’estero, una volta conseguito il titolo di studio, rimangano in Italia e non rientrino più nel proprio paese di origine, e quindi vengano comunque ad incidere sulla situazione occupazionale italiana (cfr. TAR Napoli, sez. II, n. 10874/2003).
Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. TAR Napoli, sez. II n. 10874/2003)”.
Emiliana Matrone
T.A.R. Sicilia – Palermo – Sentenza 9 ottobre 2008 , n. 1252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2214/07 sezione I, proposto da: S. R., rappresentato e difeso dall’Avv.to presso il cui studio in Palermo, è elettivamente domiciliato,
contro
– il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
e nei confronti di
L. C., A. E., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
– Del D.M. del 19/6/2007 che ha determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina;
– del decreto pettorale n. 3344/07 del 3/7/2007 bando di concorso con il quale sono stati ammessi a concorso per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008 n. 210 posti, anche nella parte in cui non prevede di assegnare i “5” posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti eventualmente vacanti;
– del decreto rettorali n. 3907/2007 che ha rettificato ed integrato il bando di concorso unificandolo con quello di cui al D.R. n. 3343/07 che metteva a concorso 40 posti per il Corso di Laurea in Medicina, Polo didattico di Caltanissetta;
– delle deliberazioni del Senato Accademico del 4/6/2007 e del Consiglio di facoltà dell’8/3/2007, nonché della delibera del Consiglio del corso di Laurea;
– della graduatoria generale nella parte in cui anche a seguito degli “scorrimeti” non vede vincitore il ricorrente;
– della mancata attivazione del c.d. “scorrimento” della graduatoria relativa all’immatricolazione al 1^ anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo per l’anno accademico 2007/2008.
Visto il ricorso, notificato il 02.11.2007 e deposita il 13.11.2007, con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 292 del 04/12/2007;
Vista l’ordinanza cautelare n. 212 del 08/02/2008;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 luglio 2008, il Referendario Dr. Roberto Valenti.
Uditi I’avvocato A. Faldetta per parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. M. Pollara per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente premette di aver partecipato alle prove selettive per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anno accademico 2007/2008, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo classificandosi alla posizione n. …omissis…. Espone che a fronte dei 250 posti messi a concorso (di cui “5” riservati a studenti extracomunitari), lo “scorrimento della graduatoria” si è concluso con l’immatricolazione del candidato classificatosi al …omissis… posto.
Lamenta la mancata previsione e/o attuazione della integrale copertura dei posti resi vacanti a causa della mancata integrale copertura del contingente riservato agli studenti extracomunitari, oltre quelli liberatisi a seguito del passaggio al II ed al III anno di alcuni concorrenti.
Ha quindi impugnato i provvedimenti in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, vinte le spese.
In particolare:
1) ha domandato l’ulteriore scorrimento della graduatoria nei confronti dei posti resi vacanti in conseguenza dell’immatricolazione di candidati utilmente collocati in graduatoria ad anni successivi al primo, documentando la sussistenza di sedici posti non utilizzati;
2) ha chiesto l’utilizzazione dei 3 dei 5 posti riservati agli studenti non comunitari rimasti inutilizzati.
Il ricorso è affidato due censure entrambe riconducibili all’eccesso di potere e alla violazione di legge, anche sotto il profilo della violazione del diritto costituzionalmente protetto allo studio (art. 34 Cost.), in relazione alla mancata integrale copertura dei posti contingentati assegnati all’Università intimata sia con riguardo ai posti riservati (e non utilizzati) per studenti extracomunitari, sia con riguardo ai posti resi vacanti per il passaggio ad anni successivi al primo di concorrenti partecipanti alla selezione de quo.
Con ordinanza istruttoria n. 292 del 4 dicembre 2007 sono stati richiesti chiarimenti all’Università degli Studi di Palermo in merito al procedimento di scorrimento della graduatoria. In riscontro l’Università si è limitata a riferire unicamente sulla mancata utilizzazione dei tre posti riservati a studenti extracomunitari, ed a confermare l’arresto dello scorrimento della graduatoria alla posizione n. …omissis…, senza contestare quanto documentato dalla ricorrente circa la sussistenza di sedici posti liberi per effetto dell’ammissione di studenti idonei ad anni successivi al primo.
Con ordinanza n. 212 del 08/02/2008 la domanda cautelare è stata accolta e la ricorrente è stata immatricolata con riserva. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, siccome anche ove si procedesse all’eventuale scorrimento dei posti come quantificati dal ricorrente, lo stesso non potrebbe beneficiarne, siccome collocatosi al …omissis… posto. Nel merito ne ha comunque e chiesto il rigetto, siccome infondato, sostenendo che il contingentamento delle aliquote di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia impone la rigida osservanza del numero fissato a prescindere dalle dinamiche interne al corso medesimo.
Alla pubblica udienza del 8 luglio 2008, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità eccepita dall’Avvocatura dello Stato.
I candidati collocati dal …omissis… posto al …omissis… (ricompresi quindi tra il primo dei non immatricolati a seguito dell’unico scorrimento della graduatoria documentato dall’Università e la posizione in graduatoria immediatamente precedente quella del ricorrente) rivestono una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all’annullamento dei provvedimenti impugnati dal ricorrente con il presente gravame. Ebbene, l’acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l’immatricolazione al primo anno del corso di laure in Medicina e Chirurgia (a.a. 2007-008), consolida l’autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso.
Ne merito il ricorso è fondato, e va quindi accolto per come d’appresso specificato nei limiti del mancato ulteriore scorrimento della graduatoria di merito ai fini della integrale copertura dei posti contingentati per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, a.a. 2007-08.
Risultano infatti fondati i profili di doglianza relativi alla questione del mancato scorrimento della graduatoria dei posti resi disponibili dal passaggio di studenti idonei ad anni successivi al primo dedotta nel primo e secondo motivo di ricorso; tale questione, relativamente l’anno accademico 2006/2007, è stata affrontata in diverse pronunce di questo Tribunale, che si è costantemente espresso in termini di piena ed integrale utilizzazione di tutti i posti comunque resi disponibili, in quanto più aderenti ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione ed ai canoni di logica e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, sentenze n. 150/2006, n. 1433/2007, n. 1637/2007).
Con riferimento al caso in esame va, inoltre, rilevato che il bando della selezione per l’immatricolazione l’anno accademico 2007/2008 – a differenza di quelli degli anni precedenti che prevedevano diversi “sbarramenti” allo scorrimento della graduatoria – si esprime in termini integrale utilizzazione di tutti i posti non utilizzati. Ed infatti, mentre gli artt. 11 e 12, 1^ c. del bando disciplinano lo scorrimento dei posti resi vacanti ( dai cd “rinunciatari” di cui al precedente art. 10, cioè dai candidati utilmente collocati in graduatoria che non hanno, tuttavia, provveduto ad immatricolarsi entro il termine perentorio del 21 settembre 2007), i successivi articoli 12, 2^ c. e 13, 1^ c. disciplinano lo scorrimento dei posti “resisi ulteriormente disponibili” (nei confronti dei quali gli aventi titolo dovevano presentare domanda entro le ore 13.00 del 08.10.2007); infine, l’art. 13, 2^c. prevede che “oltre la suddetta data, nell’ipotesi che si rendessero vacanti ulteriori posti si procederà allo scorrimento della graduatoria sino alla copertura dei posti disponibili, mediante comunicazione, a mezzo telegramma, agli aventi diritto…”
E’ evidente, pertanto, che il tenore letterale di tali norme e la mancanza di specifiche clausole di specificazione della tipologia del posto disponibile (rinunzia, decadenza, iscrizioni ad anni successivi al primo), consentono l’utilizzazione, ai fini dello scorrimento della graduatoria, dei posti rimasti vacanti a seguito dell’iscrizione di altri candidati agli anni successivi al primo. Tale meccanismo di completa saturazione dei posti disponibili per l’iscrizione al primo anno, ad avviso di questo decidente non altera, peraltro, la programmazione delle immatricolazioni, atteso che il cd “numero chiuso” riguarda esclusivamente il numero delle iscrizioni al primo anno e non il contingentamento degli studenti del corso di Laurea.
Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alle determinazioni universitarie, e secondo l’ordine di graduatoria, tutti i posti resi disponibili presso la sede di Palermo, per l’immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mancata copertura dei posti assegnati a studenti extracomunitari e non ricoperti.
Come già sostenuto da questa Sezione con la condivisibile sentenza n. 1637/07 del 07/06/2007 “la limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall’esigenza di garantire standards minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario). Di conseguenza, ciò che assume rilevanza ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, mentre il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo è relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 1416/2005), posto che questo risulta influenzato da una serie di variabili non astrattamente quantificabili, ma prevedibili solo su base statistica. In tal senso, devono considerasi alcune circostanze che incidono sulla situazione occupazionale dei medici, posto che:
a) non tutti gli studenti universitari portano a compimento il loro corso di laurea (e quindi, non tutti i posti contingentati diventeranno titoli per l’esercizio della professione sanitaria);
b) la professione sanitaria ben può essere esercitata anche all’estero;
c) limitatamente alla riserva dei 5 posti, non può essere escluso che, gli studenti extracomunitari residenti all’estero, una volta conseguito il titolo di studio, rimangano in Italia e non rientrino più nel proprio paese di origine, e quindi vengano comunque ad incidere sulla situazione occupazionale italiana (cfr. TAR Napoli, sez. II, n. 10874/2003).
Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. TAR Napoli, sez. II n. 10874/2003)”.
Considerato quindi, relativamente alla questione qui sottesa e nei limiti in narrativa, che l’Università resistente ha ritenuto che il numero ottimale di studenti da immatricolare sia costituito complessivamente da 250 unità, essa ha l’obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in premessa.
La natura della controversia, attinente al diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Università degli Studi di Palermo di assegnare tutti i posti resisi disponibili presso la sede di Palermo secondo quanto in motivazione precisato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo in data 8 luglio 2008, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:
– Giorgio Giallombardo – Presidente;
– Roberto Valenti – Referendario, estensore;
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2008